Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21513 - pubb. 10/04/2019
Rivoluzionaria sentenza sul leasing: applicazione dell’art. 72quater al rapporto risolto prima del fallimento, valore di mercato sulla base di stima disposta dal giudice delegato
Cassazione civile, sez. I, 29 Marzo 2019, n. 8980. Est. Federico.
Leasing – Leasing finanziario – Risoluzione del contratto anteriore al fallimento – Applicazione dell’art. 72-quater l.f. – Restituzione del bene al concedente – Vendita o allocazione previa insinuazione al passivo – Vendita sulla base di valore di mercato risultate da stima disposta dal giudice delegato – Regolazione della differenza sulla base della stima – Eventuali rettifiche in sede di riparto fallimentare
Gli effetti della risoluzione del contratto di leasing finanziario per inadempimento dell'utilizzatore, verificatasi in data anteriore alla data di entrata in vigore della legge 124/2017 (art. 1 commi 136-140), sono regolati dalla disciplina dell'art. 72-quater legge fall., applicabile anche al caso di risoluzione del contratto avvenuta prima della dichiarazione di fallimento dell'utilizzatore.
In caso di fallimento dell'utilizzatore, il concedente avrà diritto alla restituzione del bene e dovrà insinuarsi al passivo fallimentare per poter vendere o allocare il bene e trattenere, in tutto o in parte, l'importo incassato.
La vendita avverrà a cura dello stesso concedente, previa stima del valore di mercato del bene disposta dal giudice delegato in sede di accertamento del passivo.
Sulla base del valore di mercato del bene, come stabilito sulla base della stima su menzionata, sarà determinato l'eventuale credito della curatela nei confronti del concedente o il credito, in moneta fallimentare, di quest'ultimo, corrispondente alla differenza tra il valore del bene ed il suo credito residuo, pari ai canoni scaduti e non pagati ante-fallimento ed ai canoni a scadere, in linea capitale, oltre al prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione.
Eventuali rettifiche, sulla base di quanto effettivamente realizzato dalla vendita del bene, potranno farsi valere in sede di riparto. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Massimario Ragionato
- ∙ Risoluzione o cessazione ante fallimento del contratto di leasing
- ∙
Il concedente
Restituzione dei beni - ∙ Valore di mercato
- ∙ Credito residuo in linea capitale
- ∙
Vendita e Riallocazione
Onere del concedente di insinuarsi al passivo - ∙ Determinazione del valore di mercato e stima diposta dal giudice delegato
- ∙ Rettifiche sulla base di quanto effettivamente realizzato dalla vendita del bene devono farsi valere in sede di riparto
Testo Integrale