Diritto Penale
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21497 - pubb. 06/04/2019
Ai fini usura è sufficiente la sola promessa del costo (TAEG) debordante
Tribunale Cassino, 04 Marzo 2019. Est. Eramo.
Contratto di mutuo – Ai fini usura è sufficiente verificare il costo complessivo (espresso in TAEG, ad eccezione di imposte e tasse) promesso in pagamento nelle ipotesi di risoluzione anticipata e/o di estinzione anticipata – In caso di acclarata usura il contratto diviene gratuito – Applicazione dei tassi BOT ex art. 117 TUB in caso di discrasia tra TAEG indicato in contratto e TAEG effettivo (quesiti al CTU)
In caso di eccepita usurarietà pattizia del costo complessivo (espresso in TAEG, ad eccezione di imposte e tasse) promesso in pagamento dal mutuatario entro una certa nelle ipotesi di estinzione e/o di risoluzione anticipata, il CTU dovrà procedere alla verifica della usurarietà del TAEG promesso in tali scenari ipotizzando il pagamento in una data qualsiasi entro l’intervallo di tempo tra il momento della stipula e la data indicata dall’eccipiente.
In caso di accertato superamento del TSU vigente al momento pattizio, espungendo ex art. 1815, secondo comma, c.c., ogni interesse ed onere pagato dal mutuatario, ad eccezione di imposte e tasse, il CTU deve rideterminare l’esatto dare avere tra la parti stipulanti rispettando la periodicità convenuta nel piano di ammortamento, imputando ogni pagamento a qualsiasi titolo effettuato, ad eccezione delle sole imposte e tasse, alle sole quote capitali.
In caso di accertata discrasia tra il TAEG indicato in contratto e quello effettivo, il CTU dovrà rideterminare il piano di ammortamento applicando come tasso d’interesse, in luogo del tasso convenzionale, quello sostitutivo previsto dalle Istruzioni sulla Trasparenza e dall’art.117 TUB. (Dario Nardone) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell’Avv. Dario Nardone del Foro di Pescara
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