Diritto dei Mercati Finanziari


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2149 - pubb. 30/04/2010

Il collocamento, anche se ripetuto, non richiede il contratto quadro

Tribunale Mondovì, 10 Febbraio 2010. Est. Macrì.


Intermediazione finanziaria – Collocamento – Collocamento fuori sede – Rapporto duraturo – Ripetute operazioni di collocamento – Necessaria sottoscrizione di contratto quadro – Esclusione.



L’art. 30 del reg. Consob n. 11522/1998 consente all’intermediario di prestare il servizio di collocamento – ivi compresa l’offerta fuori sede e di promozione e collocamento a distanza – anche senza che con l’investitore sia stato sottoscritto il cd. contratto quadro; in proposito, si deve precisare che la nozione di collocamento applicabile alla fattispecie presa in considerazione dalla norma riguarda non solo il collocamento di un singolo prodotto ma anche quei casi in cui tra intermediario e investitore si instauri un rapporto duraturo nel corso del quale abbiano luogo ripetuti collocamenti di prodotti finanziari (nella specie quote di fondi di investimento). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Dott. Paolo Giovanni Demarchi Albengo


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