Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21406 - pubb. 21/03/2019
Fallimento: l'intervento del Fondo di Garanzia per la corresponsione del t.f.r. non è subordinato alla escussione degli obbligati solidali
Cassazione civile, sez. IV, lavoro, 17 Ottobre 2018, n. 26021. Est. Bellè.
Insolvenza del datore di lavoro dichiarato fallito - Intervento del fondo di garanzia presso l’INPS - Presupposti - Previa escussione degli eventuali obbligati solidali - Esclusione - Fondamento - Fattispecie
L'intervento del Fondo di Garanzia istituito presso l'INPS per la corresponsione del t.f.r., nei casi di insolvenza del datore di lavoro fallito, non è subordinato alla previa escussione degli eventuali obbligati solidali che siano tenuti, anche solo "pro quota", per il medesimo debito, prevedendo la l. n. 297 del 1982 l'accesso diretto alla prestazione previdenziale, salvo una breve dilazione temporale (quindici giorni) dal deposito dello stato passivo ovvero dalla sentenza che decide l'opposizione ad esso, e nessun ulteriore requisito (beneficio d'ordine, beneficio di escussione) che suffraghi la natura sussidiaria della copertura dovuta dal Fondo. (Nella specie, è stato escluso che la domanda all'INPS di corresponsione del t.f.r. fosse condizionata dal previo esperimento da parte del lavoratore, insinuatosi al passivo del fallimento del datore di lavoro per l'intero credito, delle azioni esecutive nei confronti della società affittuaria d'azienda alla quale era stato trasferito durante il rapporto e che lo aveva retrocesso alla curatela, rimanendo coobbligata "pro quota" ai sensi dell'art. 2112 c.c.). (massima ufficiale)
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