Persone e Misure di Protezione
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21341 - pubb. 07/03/2019
Il titolo di viaggio sostitutivo del passaporto non può essere rilasciato ai titolari della protezione umanitaria (con note anche sul DL sicurezza)
T.A.R. Molise, 21 Febbraio 2019. Est. Ciliberti.
Titolo di viaggio sostitutivo del passaporto – Rilascio in favore dello straniero munito di permesso di soggiorno umanitario – Esclusione
Il titolo di viaggio sostitutivo del passaporto – previsto dall’art. 24 del dlgs 19 novembre 2007 n. 251 - può essere rilasciato ai titolari dello status di rifugiato (art. 24 comma 1) e ai titolari dello status di protezione sussidiaria (art. 24, comma 2) e non, invece, ai titolari dello status di protezione umanitaria. La protezione umanitaria, infatti, è una forma meno concessiva di protezione. Prova nè il fatto che il recente D.L. 4 ottobre 2018 n. 113 (c.d. decreto “Sicurezza”, convertito in legge 1° dicembre 2018 n. 132) ha introdotto, al posto della protezione umanitaria, la semplice possibilità di un permesso di soggiorno temporaneo per casi speciali. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
FATTO e DIRITTO
I – Il ricorrente, cittadino maliano, faceva ingresso in Italia in data 31.5.2015, attraverso la frontiera di Lampedusa. Nel dicembre 2016, veniva trasferito in provincia d’Isernia (presso lo S.p.r.a.r. di …) e la Questura di Isernia, sulla base della sentenza del 28 aprile 2017 del Tribunale ordinario di Campobasso, gli rilasciava un permesso di soggiorno di anni due per motivi umanitari, con scadenza 28.4.2019, ai sensi dell’art. 5 comma 6, del D.Lvo n. 286/1998. Il medesimo chiedeva il rilascio del passaporto all’Ambasciata della Repubblica del Mali la quale, in data 6 dicembre 2017, con nota n. 2…., comunicava al medesimo che "…. l'interessato è effettivamente maliano ma non è in possesso di alcun documento indispensabile per il rilascio di un passaporto". In data 8 febbraio 2018, il ricorrente presentava alla Questura di Isernia istanza di rilascio di documento di viaggio sostitutivo del passaporto. Seguiva una comunicazione di avvio del procedimento amministrativo di rigetto, nonché un atto partecipativo difensivo dello stesso ricorrente e, infine, un decreto di rigetto dell’istanza per il rilascio del titolo di viaggio, sul presupposto che tale rilascio è previsto soltanto per il titolare di protezione sussidiaria.
Il ricorrente insorge, col ricorso notificato e depositato il 19.6.2018, per impugnare il decreto di rigetto dell'istanza di rilascio del titolo di viaggio, notificato il 4 maggio 2018 dalla Questura di Isernia. Deduce i seguenti motivi: 1) violazione di legge, art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 286/1998, artt. 2, 3, 10, comma 3, e 16, comma 2, Cost., artt. 24 e 34, comma 5, D.Lgs. n. 251/2007; 2) eccesso di potere sub specie di disparità di trattamento, manifesta ingiustizia e difetto di motivazione.
Si costituisce l’Amministrazione intimata, per resistere nel giudizio. Deduce, anche con successiva memoria, l’infondatezza del ricorso.
Con ordinanza collegiale n. 144/2018, questa Sezione respinge la domanda cautelare del ricorrente.
All’udienza del 20 febbraio 2019, la causa è introitata per la decisione.
II – Il ricorso è infondato.
III - L’Ambasciata del Mali ha rifiutato al ricorrente il rilascio del passaporto (per asserita mancanza della relativa documentazione), la qual cosa sembrerebbe aver determinato il presupposto per l’applicazione dell’art. 24, comma 2, del D.Lgs. 19 novembre 2007 n. 251, a tenore del quale “2. Quando sussistono fondate ragioni che non consentono al titolare dello status di protezione sussidiaria di chiedere il passaporto alle autorità diplomatiche del Paese di cittadinanza, la questura competente rilascia allo straniero interessato il titolo di viaggio per stranieri. Qualora sussistano ragionevoli motivi per dubitare dell'identità del titolare della protezione sussidiaria, il documento è rifiutato o ritirato”.
Così non è. Il ricorrente, infatti, non è titolare dello status di protezione sussidiaria, bensì dello status di protezione umanitaria, per il quale l’art. 24 citato nulla prevede.
Si consideri che lo stesso art. 24 citato, al comma 1, stabilisce anche quanto segue: “1. Per consentire i viaggi al di fuori del territorio nazionale, la competente Questura rilascia ai titolari dello status di rifugiato un documento di viaggio di validità quinquennale rinnovabile secondo il modello allegato alla Convenzione di Ginevra”.
Pertanto, stando a una lettura testuale della normativa in esame, il titolo di viaggio sostitutivo del passaporto può essere rilasciato ai titolari dello status di rifugiato (art. 24 comma 1) e ai titolari dello status di protezione sussidiaria (art. 24, comma 2). Nulla dice la norma con riguardo ai titolari dello status di protezione umanitaria.
La differenza tra le tre posizioni non è soltanto formale bensì sostanziale.
Ottiene lo status di rifugiato chi dimostri di subire nel proprio Paese una persecuzione personale o politica, ai sensi dell’art. 1 della Convenzione di Ginevra 1951.
La protezione sussidiaria viene invece riconosciuta al soggetto che, pur non versando nelle condizioni per ottenere l’asilo politico, dimostri tuttavia di correre il rischio di subire un danno grave, in caso di ritorno al suo Paese di origine.
Ottiene, infine, la protezione umanitaria chi adduce giustificati e seri motivi di carattere umanitario per restare in Italia, quali ad esempio motivi di salute o di età, il rischio di trovarsi in situazioni di grave violenza o instabilità politica, o carestie o disastri ambientali.
La protezione umanitaria, pertanto, è una forma meno concessiva di protezione. Prova ne sia il fatto che il recente D.L. 4 ottobre 2018 n. 113 (c.d. decreto “Sicurezza”, convertito in legge 1° dicembre 2018 n. 132) ha introdotto, al posto della protezione umanitaria, la semplice possibilità di un permesso di soggiorno temporaneo per casi speciali.
Non vi è, dunque, alcuna irragionevole disparità nel trattamento differenziato previsto dall’art. 24 del D.Lgs. n. 251/2007, laddove riconosce il titolo di viaggio soltanto ai rifugiati e ai beneficiari della protezione sussidiaria. Ciò, soprattutto in considerazione del carattere temporaneo e minimale del permesso di soggiorno per motivi umanitari, non del tutto compatibile col diritto di circolazione ed espatrio che il titolo di viaggio rilasciato dalla Questura sembrerebbe implicare.
Va detto, a tal riguardo, che l’art. 5, comma 6, del D.L.vo n. 286/98 (Testo unico per l’immigrazione) riproduce la detta tripartizione, allorché consente il soggiorno in Italia, in corrispondenza di obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali che impongono allo Stato italiano di adottare misure di protezione dei diritti umani fondamentali, ovvero in corrispondenza di obblighi di protezione imposti allo Stato italiano da norme costituzionali o, comunque, da altre esigenze di carattere umanitario legate a precisi obblighi costituzionali o internazionali.
Il carattere temporaneo e minimalista dell’istituto del permesso di soggiorno per motivi umanitari è confermato dal fatto che il D.Lgs. n. 251/2007 sia attuativo della Direttiva 2004/83/CE, recante norme “minime” sull’attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o ad apolidi della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme “minime” sul contenuto della protezione riconosciuta (cfr.: Cons. Stato, Sez. III, 4 febbraio 2016, n. 451; T.a.r. Puglia - Lecce n. 276/2016).
È vero che l’art. 34, comma 5, del medesimo D.Lgs. n. 251/2007 prevede che “ai titolari del permesso di soggiorno umanitario di cui al comma 4 sono riconosciuti i medesimi diritti stabiliti dal presente decreto a favore dei titolari dello status di protezione sussidiaria”. Nondimeno, tale norma si riferisce espressamente a un particolare sottoinsieme dei titolari di permesso di soggiorno umanitario, vale a dire quelli annoverati dal comma 4 del medesimo art. 34 dove è così stabilito: “Allo straniero con permesso di soggiorno umanitario di cui all’articolo 5, comma 6, del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, rilasciato dalla Questura, su richiesta dell’organo di esame della istanza di riconoscimento dello status di rifugiato, prima dell’entrata in vigore del presente decreto, è rilasciato, al momento del rinnovo, il permesso per protezione sussidiaria di cui al presente decreto”.
Il rinvio normativo è, pertanto, duplice, poiché l’art. 34, comma 4, del D.Lgs. n. 251/2007 fa espresso riferimento allo “straniero con permesso di soggiorno umanitario” rilasciato “prima dell’entrata in vigore del presente decreto” cioè prima del dicembre 2007.
Pertanto, il trattamento più favorevole previsto per i rifugiati e i beneficiari di protezione sussidiaria - che, a dire del ricorrente, implicherebbe ex se il rilascio del titolo di viaggio - spetterebbe, tutt’al più, ai beneficiari di protezione umanitaria titolari di permesso precedente al dicembre 2007. Tra questi non è il ricorrente che ha fatto ingresso in Italia soltanto nel 2015.
V – Il ricorso, in conclusione, è infondato. Sussistono giustificate ragioni per la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge perché infondato.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2019, con l'intervento dei magistrati:
Silvio Ignazio Silvestri, Presidente
Orazio Ciliberti, Consigliere, Estensore
Rita Luce, Primo Referendario