Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21340 - pubb. 07/03/2019

Risarcimento del danno rivendicato dagli azionisti di Banca Marche S.p.A. e responsabilità della cessionaria dell’azienda bancaria posta in risoluzione

Tribunale Milano, 28 Settembre 2017. Pres., est. Elena Riva Crugnola.


Cessione di azienda bancaria – Pretese risarcitorie rivendicate dagli azionisti di Banca Marche S.p.A. – Perimetro della cessione – Applicazione dell’art. 2560 c.c. – Esclusione



Le passività  corrispondenti alle pretese risarcitorie rivendicate dagli azionisti di Banca Marche S.p.A. per effetto all’azzeramento del valore delle azioni devono ritenersi incluse nella cessione dell’azienda bancaria disposta a favore dell’ente ponte (Nuova BDM) con il provvedimento di risoluzione della Banca d’Italia 22 novembre 2015.

In tema di cessione di azienda in favore di una banca, l'art. 58 del d.lgs. 1° settembre 1993. n. 385, prevedendo il trasferimento delle passività al cessionario per effetto della sola cessione e del decorso del termine di tre mesi dalla pubblicità notizia di essa (art. 58, co. 2, cit), e non la semplice aggiunta della responsabilità di quest'ultimo a quella del cedente, deroga alla norma di cui all'art. 2560 cod. civ., sulla quale prevale in virtù del principio di specialità; ne consegue che, in caso di cessione di azienda bancaria, alla cessionaria si trasferisce anche l'obbligazione sanzionatoria ricompresa tra i debiti della cedente, inclusa nella cessione stessa e già sorta per effetto dell'illecito compiuto dai soggetti ad essa a appartenenti. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Dott. Marco Ferrari


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