Condominio e Locazioni
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21331 - pubb. 06/03/2019
Rimborso spese sostenute per la cosa comune nell'interesse dei condomini senza autorizzazione
Cassazione civile, sez. II, 16 Aprile 2018, n. 9280. Est. Fortunato.
Condominio cd. minimo - Rimborso spese sostenute per la cosa comune nell'interesse dei condomini senza autorizzazione - Applicabilità art. 1134 c.c. - Sussistenza - Urgenza delle opere - Necessità
Condominio cd. minimo - Assenza di tabelle - Ripartizione delle spese sostenute per le cose comuni fra i comproprietari - Applicazione della disciplina del condominio e non di quella della comunione
In tema di cd. condominio minimo, il singolo condominio ha diritto al rimborso delle spese sostenute per la gestione della cosa comune nell'interesse degli altri proprietari senza autorizzazione degli organi condominiali, solo qualora, ai sensi dell'art. 1134 c.c., dette spese siano urgenti, secondo quella nozione che distingue l'urgenza dalla mera necessità, poiché ricorre quando, secondo un comune metro di valutazione, gli interventi appaiano indifferibili allo scopo di evitare un possibile, anche se non certo, nocumento alla cosa, mentre nulla è dovuto in caso di mera trascuranza degli altri comproprietari, non trovando applicazione le norme in materia di comunione (art. 1110 c.c). (massima ufficiale)
In tema di cd. condominio minimo, in mancanza di tabelle regolarmente approvate, la quota di partecipazione alle spese gravante sui singoli proprietari deve essere determinata dal giudice in base alla disciplina del condominio di edifici di cui all'art. 1123 c.c. e, quindi, tenendo conto del valore delle loro proprietà esclusive, e non, invece, applicando la regolamentazione in materia di comunione prevista dall'art. 1101 c.c., secondo la quale, in assenza di altra indicazione degli accordi, le quote si presumono uguali. (massima ufficiale)
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