Condominio e Locazioni


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21326 - pubb. 05/03/2019

Condominio e privacy: inammissibile la domanda cautelare del condominio in mancanza di strumentalità ed inerenza con la domanda svolta dai condomini

Tribunale Udine, 11 Febbraio 2019. Est. Fuser.


Condominio – Ricorso cautelare in corso di causa in materia di violazione della normativa sulla privacy e sul trattamento dei dati personali – Inerenza della domanda cautelare con il giudizio – Esclusione – Inammissibilità della domanda cautelare

Condominio – Ricorso cautelare in corso di causa in materia di violazione della normativa sulla privacy e sul trattamento dei dati personali – Mancata indicazione della domanda di merito da coltivare nel giudizio principale già pendente – Inammissibilità della domanda cautelare



La domanda cautelare in corso di causa svolta dal Condominio diretta ad ottenere l’adozione di tutti gli opportuni provvedimenti necessari a consentire il rispetto della normativa in materia di privacy e di trattamento dei dati personali, è strumentale alla tutela dell'interesse dei condomini ad evitare che perduri tale situazione di violazione della suddetta normativa, nonché ad evitare al Condominio il rischio di sanzioni, ivi previste, fino all’eventuale sentenza di merito che  ne accertasse in futuro la illiceità e le modalità per porvi rimedio.

Tale domanda cautelare è inammissibile in mancanza di strumentalità ed inerenza con la domanda principale svolta da alcuni condomini con la quale è stata impugnata la delibera assembleare che ha rigettato la richiesta di far cessare, per violazione del regolamento condominiale, l’accordo con il quale era stato consentito ad un condomino di utilizzare, con proprio personale, un fabbricato comune al fine di svolgervi la propria attività commerciale, nonché ad ottenere l’inibizione di quest’ultimo a continuare ad utilizzare il suddetto fabbricato.

La circostanza che in entrambi i procedimenti si discuta dell’utilizzo del fabbricato comune, nonché della legittimità o meno di una coabitazione nei medesimi locali tra il Condominio ed il condomino, della legittimità o meno di quest’ultimo di occupare i locali e di svolgervi la propria attività d’impresa, rende i medesimi procedimenti semplicemente avvinti da una mera connessione, che ne potrebbe, in caso di futura contemporanea pendenza, legittimare al più una loro riunione. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

E’ inammissibile la domanda cautelare svolta dal Condominio diretta ad ottenere l’adozione di tutti gli opportuni provvedimenti necessari a consentire il rispetto della normativa in materia di privacy e di trattamento dei dati personali per mancata indicazione della domanda di merito che si intendeva coltivare nel giudizio principale già pendente (fattispecie in cui il Condominio – ricorrente nel giudizio cautelare, ma convenuto nel giudizio ordinario pendente – in tale giudizio non ha svolto alcuna domanda né in via adesiva, né in via autonoma). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


Il testo integrale


 


Testo Integrale