Diritto e Procedura Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21324 - pubb. 05/03/2019
Notifica della sentenza di appello con modalità telematiche e onere di attestazione della conformità dell’analogico al digitale
Cassazione civile, sez. VI, 19 Febbraio 2019, n. 4764. Est. Scrima.
Processo civile – Impugnazione – Notifica della sentenza di appello con modalità telematiche – Attestazione della conformità dell’analogico al digitale – Onere del difensore – Improcedibilità
Qualora la notifica della sentenza di appello sia avvenuta con modalità telematiche, il difensore - sia che abbia ricevuto la notifica della sentenza sia che abbia egli stesso provveduto a tale notifica - ben può attestare la conformità dell’analogico al digitale degli atti di cui dispone per procedere agli adempimenti richiesti, a pena di improcedibilità, dall’art. 369 c.p.c. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Segnalazione del Dott. Martin Segni
Fatti di causa
Il Tribunale di Trani, con sentenza n. 356, depositata il 20 aprile 2012 - pronunciando definitivamente sulle domande di rilascio dell’immobile (appartamento sito in (omissis) alla (omissis) e pertinenze) detenuto sine titolo e di risarcimento dei danni, proposte da S.D. nei confronti di D.F.V. , in accoglimento delle domande stesse e disattese le eccezioni di nullità del contratto di vendita, con clausola di riscatto, di detto immobile, in data 9 agosto 1996, tra le parti, per illiceità della causa e violazione del divieto di patto commissorio ex artt. 1344 e 2744 c.c., e di rescissione del contratto medesimo per lesione, sollevate dal convenuto - condannò il D.F. al rilascio dell’immobile suddetto nella piena disponibilità dell’attrice e al pagamento, in favore di quest’ultima, della somma di Euro 42.318,54, oltre interessi legali dalla domanda fino all’effettivo soddisfo, nonché alla rifusione delle spese processuali.
Avverso tale pronuncia propose appello il D.F. , chiedendo che, in riforma dell’impugnata sentenza, venisse dichiarata la nullità per violazione del divieto di patto commissorio del contratto di vendita con patto di riscatto già richiamato, con conseguente rigetto della domanda di pagamento dell’indennità di occupazione illegittima dell’immobile oggetto della vendita, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
L’appellata S.D. eccepì, in rito, l’inammissibilità del gravame per intervenuto passaggio in giudicato della sentenza impugnata, essendo stato l’atto di citazione notificato ben oltre il termine di trenta giorni dalla notifica della sentenza medesima, e contestò nel merito il gravame, chiedendone il rigetto.
La Corte di appello di Bari, con sentenza del 13 aprile 2017, dichiarò inammissibile l’impugnazione e condannò l’appellante alle spese di quel grado di giudizio.
Avverso la sentenza della Corte di merito D.F.V. ha proposto ricorso per cassazione, basato su un unico motivo e illustrato da memoria.
S.D. ha resistito con controricorso.
La proposta del relatore è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..
Ragioni della decisione
1. Rileva preliminarmente il Collegio che il ricorrente non ha, come prescritto dall’art. 369 c.p.c., depositato la copia autentica con la relata di notifica della sentenza impugnata, pubblicata il 13 aprile 2017, che lo stesso D.F. assume essere stata notificata a mezzo pec in data 29 aprile 2017, né a tanto ha provveduto la parte controricorrente.
1.1. Peraltro, il mancato deposito, a cura del ricorrente, non solo della copia autentica della sentenza impugnata corredata della relata di notifica (rilevante nella specie, atteso che, in base a quanto prospettato dallo stesso ricorrente, il ricorso risulta depositato in data 27 giugno 2017, quindi oltre il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza impugnata, con esito negativo della cd. prova di resistenza) ma anche, comunque e soprattutto, della copia autentica della medesima sentenza, sia pure priva della relata di notifica, risulta confermato dal D.F. ai nn. 1 e 2 della memoria dello stesso, evidenziandosi che tale memoria, pur se inviata per posta, risulta comunque pervenuta a questa Corte in data 11 settembre 2018 e, quindi, tempestivamente.
1.2. Va, invece, ribadito che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente al n. 3 della richiamata memoria, la già evidenziata documentazione mancante non è presente nel fascicolo della parte controricorrente.
1.3. Va al riguardo evidenziato che, con la sentenza del 2/05/2017, n. 10648, le Sezioni Unite hanno ribadito che l’art. 369 c.p.c. non consente di distinguere tra deposito della sentenza impugnata e deposito della relazione di notificazione, con la conseguenza che anche la mancanza di uno solo dei due documenti determina l’improcedibilità, che l’improcedibilità può essere evitata se il deposito del documento mancante avviene in un momento successivo, purché entro il termine di venti giorni dalla notifica del ricorso per cassazione e che l’improcedibilità non può, invece, essere evitata qualora il deposito avvenga oltre detto termine e che, al contrario, l’improcedibilità non sussiste quando il ricorso per cassazione risulta notificato prima della scadenza dei sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza e quindi nel rispetto del termine breve per l’impugnazione, perché in tal caso perde rilievo la data della notifica del provvedimento impugnato (Cass. 10/07/2013, n. 17066) e, quindi, non risulta necessario il deposito della relazione di notificazione della sentenza impugnata, dovendo, in ogni caso, essere però depositata la copia autentica della sentenza impugnata.
1.4. Con la già richiamata pronuncia delle SS.UU. del 2/05/2017, n. 10648, questa Corte ha pure affermato che, in tema di giudizio di cassazione, deve escludersi la possibilità di applicazione della sanzione della improcedibilità, ex art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, al ricorso contro una sentenza notificata di cui il ricorrente non abbia depositato, unitamente al ricorso, la relata di notifica, ove quest’ultima risulti comunque nella disponibilità del giudice perché prodotta dalla parte controricorrente o perché presente nel fascicolo d’ufficio acquisito su istanza di parte, con la precisazione che tale ultima affermazione deve essere rettamente confinata - come specificato da Cass., ord., 15/09/2017, n. 21386 - alle sole limitate ipotesi - diverse da quella all’esame - in cui la decorrenza del termine breve per ricorrere in cassazione sia ricollegata dalla legge alla comunicazione del provvedimento ovvero nelle altre ipotesi in cui la legge preveda che sia la stessa Cancelleria a notificare la sentenza e che tale notificazione sia idonea a far decorrere il termine di cui all’art. 325 c.p.c., in quanto, al di fuori di tali ipotesi eccezionali, trattasi di attività che non avviene su iniziativa dell’ufficio e che interviene in un momento successivo alla definizione del giudizio.
1.5. Qualora, poi, come dedotto dallo stesso ricorrente nel caso all’esame, la notifica della sentenza di appello sia avvenuta con modalità telematiche, il difensore - sia che abbia ricevuto la notifica della sentenza sia che abbia egli stesso provveduto a tale notifica ben può attestare la conformità dell’analogico al digitale degli atti di cui dispone per procedere agli adempimenti richiesti, a pena di improcedibilità, dall’art. 369 c.p.c., come ribadito dalla Sesta Sezione Civile di questa Corte, nella composizione prevista dall’art. 41.2. delle vigenti tabelle della medesima Corte, con l’ordinanza 22/12/2017, n. 30765, che ha confermato l’orientamento della giurisprudenza di legittimità affermatosi al riguardo (v. in particolare Cass. 14/07/2017, n. 17450).
1.6. In difetto di deposito di copia autentica della sentenza e comunque di copia in formato analogico notificata in via telematica, sia pure senza attestazione di conformità, non rilevano, nella specie, né quanto affermato da Cass., sez. un., 24 settembre 2018, n. 22438 né la questione rimessa alla S.U. con l’O.I. n. 28844/18 depositata, in data 9 novembre 2018, e, quindi, successivamente alla presente decisione e prima della sua pubblicazione.
1.7. Si osserva poi che, come questa Corte ha già avuto modo di affermare, a seguito della nomina del difensore in cassazione e, quindi, dell’assunzione del patrocinio, l’autenticazione della copia della sentenza d’appello, ai fini del ricorso, non può essere effettuata da un altro avvocato cui non sia stata conferita la procura speciale per la proposizione del suddetto ricorso, essendo solo il primo, sulla base della procura rilasciatagli per il giudizio di legittimità, abilitato all’attività di accesso presso il giudice della sentenza impugnata, al fine di ottenere la copia della sentenza dalla cancelleria o di acquisire le credenziali per l’accesso al fascicolo telematico (Cass., ord., 29/11/2018, n. 30846).
1.8. Va pure evidenziato che la necessità di documentare la notificazione della sentenza impugnata per cassazione con le modalità anzidette non soffre poi deroga nel caso (costituente l’elemento di peculiarità della fattispecie in esame) in cui il patrocinio del ricorrente in sede di legittimità sia espletato da un avvocato diverso da quello destinatario della notifica telematica della pronuncia, siccome difensore costituito o anche soltanto domiciliatario della parte nel pregresso grado di giudizio.
In siffatta ipotesi, grava sul difensore costituito o domiciliatario, ancorché sia stato revocato o abbia rinunciato al mandato, l’obbligo non soltanto di informare la parte già rappresentata dell’avvenuta notificazione della sentenza ma altresì di compiere, in maniera tempestiva, le descritte attività (estrazione di copie analogiche del messaggio a mezzo PEC e della relazione di notifica ad esso allegata ed attestazione cartacea di conformità con sottoscrizione autografa) e consegnare i relativi documenti al nuovo difensore ovvero (qualora non edotto della nuova nomina) alla parte stessa.
Si tratta, a ben vedere, di un differente atteggiarsi del medesimo obbligo del difensore destinatario della notificazione della sentenza in forme tradizionali, tenuto a consegnare, in maniera completa ed utile per l’esplicarsi della successiva - eventuale - attività processuale, gli atti e documenti afferenti il mandato; in entrambe le eventualità della notifica, una declinazione concreta, adeguata alle specificità della vicenda, del più generale dovere di diligenza professionale che l’avvocato, sotto pena della relativa responsabilità, deve serbare nei confronti del proprio cliente, anche se per qualsivoglia ragione sia cessato il mandato (v. Cass. 12/10/2009, n. 21589 e Cass., ord. interl., 20/12/2017, n. 30622).
Peraltro il ricorrente (che in memoria sostiene al riguardo che si tratterebbe di obbligo incoercibile del terzo) neppure ha allegato di aver inutilmente chiesto al precedente difensore tale documentazione.
1.9. Ritiene, infine, questa Corte che la questione di costituzionalità prospettata dal ricorrente in relazione all’art. 369 c.p.c., nell’interpretazione data a tale norma da questa Corte, e con riferimento agli artt. 24 e 111 Cost., non presenta all’evidenza i caratteri della manifesta fondatezza, sicché difetta il presupposto per investire di tale questione la Corte Costituzionale.
2. Il Collegio rileva, comunque, che, a prescindere dal rilievo di improcedibilità, il ricorso non avrebbe avuto alcuna prospettiva di accoglimento in base alle seguenti ragioni.
2.1. Con il primo ed unico motivo di ricorso, rubricato "violazione di legge ed errata o falsa applicazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, degli artt. 326, 285, 170, 85 e 82 c.p.c.", il ricorrente censura la sentenza impugnata per aver la Corte di merito ritenuto inammissibile l’appello perché tardivamente proposto, sul rilievo che, nella specie, il difensore del D.F. risultava cancellato dall’Albo degli avvocati di Trani sin dal 22 dicembre 2011, nel periodo compreso tra la data di scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c. (30 settembre 2011) e quella di deposito della sentenza appellata (20 aprile 2012), con conseguente estinzione ex lege del rapporto professionale e il venir meno dell’elezione del domicilio, e che pertanto la notifica effettuata, in data 17 dicembre 2012, alla parte personalmente, unitamente all’atto di precetto costituiva l’unica forma possibile di valida notificazione ed era pertanto idonea, pur se effettuata in forma esecutiva, a far decorrere il termine breve per l’impugnazione.
Assume il ricorrente che, nella specie: 1) ai fini della notifica della sentenza di primo grado, il D.F. non potrebbe essere considerato parte non costituita; 2) lo stesso aveva eletto domicilio presso il suo procuratore avv. P.; 3) non ricorrerebbe l’ipotesi prevista dall’art. 286 c.p.c., comma 2, essendo l’avv. P. stato cancellato dall’albo su sua richiesta; 4) la relata di notifica della sentenza in forma esecutiva effettuata alla parte personalmente non conterrebbe alcuna indicazione sulle ulteriori finalità perseguite dal notificante; 5) nell’atto da notificare neppure sarebbe stata compresa la relata di una notifica precedente tentata presso il procuratore con l’attestazione che l’impossibilità della consegna fosse motivata dalla cancellazione dall’albo del difensore.
Pertanto, ad avviso del ricorrente, dovrebbe escludersi che la notifica della sentenza effettuata al D.F. , con le modalità sopra descritte, sia idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione.
2.2. Il motivo è infondato alla luce dei principi espressi dalle Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 3702 del 13/02/2017, e che vanno in questa sede ribaditi. Con tale sentenza è stato affermato che la cancellazione (anche volontaria) dall’albo degli avvocati comporta la perdita dello ius postulandi del difensore anche dal lato passivo, con conseguente invalidità (nullità) delle comunicazioni e notificazioni a lui effettuate dopo tale cancellazione (v. anche Cass., sez. un., 14/11/2017, n. 26856), sicché deve ritenersi rituale la notifica alla parte personalmente della sentenza di primo grado ed idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione, come affermato dalla Corte di merito.
3. Il ricorso va, pertanto, dichiarato improcedibile.
4. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
5. Pur essendo stato il ricorso per cassazione proposto dopo l’entrata in vigore del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, il ricorrente, essendo stato ammesso, sia pure in via provvisoria, al gratuito patrocinio, risulta, allo stato, esente dall’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis (Cass., ord., 22/03/2017, n. 7368; Cass. ord., 30/03/2017, n. 23003; Cass., 2/09/2014, n. 18523).
6. Avendo la parte ricorrente formulato istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ed essendovi stata ammessa in via provvisoria, come sopra ricordato, la competenza sulla liquidazione dei compensi al difensore per il ministero prestato nel giudizio di cassazione spetta - ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 83, nel testo ratione temporis applicabile - al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato a seguito dell’esito del giudizio di legittimità (o al giudice di rinvio, in caso di cassazione con rinvio o a quello sarebbe stato il giudice di rinvio, nell’ipotesi di decisione nel merito ex art. 384 c.p.c., v. Cass., ord., 13/05/2009, n. 11028; Cass., ord., 12/11/2010, n. 23007), sicché la relativa istanza di liquidazione presentata dal ricorrente è inammissibile in questa sede.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’improcedibilità del ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.400,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.