Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21307 - pubb. 01/03/2019
Dichiarazione di fallimento, automatica interruzione del processo e decorrenza del termine per la riassunzione
Cassazione civile, 30 Gennaio 2019, n. 2658. Est. Di Marzio.
Dichiarazione di fallimento - Interruzione automatica dei giudizi in corso - Riassunzione - Termine a quo
Ai sensi dell’art. 363 c.p.c., in caso di interruzione automatica del processo determinata dalla dichiarazione di fallimento di una delle parti, il termine per la riassunzione di cui all’art. 305 c.p.c. decorre dalla dichiarazione o notificazione dell’evento interruttivo secondo la previsione dell’art. 300 c.p.c., ovvero, se anteriore, dalla conoscenza legale di detto evento procurata dal curatore del fallimento alle parti interessate”. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Massimario Ragionato
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Interruzione del processo
Automatica interruzione del processo - ∙ Comunicazione a mezzo PEC dell'evento interruttivo del giudizio
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