Diritto Penale
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21291 - pubb. 27/02/2019
La commissione di estinzione anticipata rileva ai fini usura solo perché promessa
Tribunale Ascoli Piceno, 24 Gennaio 2019. Est. Enza Foti.
Usura pattizia del contratto di mutuo per il TAEG promesso in caso di eventuale estinzione anticipata – Rilevanza ai fini usura della commissiome per l’estinzione anticipata per il solo fatto di essere stata promessa – Conversione del mutuo da oneroso a gratuito e condanna della banca a restituire tutti gli interessi pagati
Per uniforme insegnamento della Suprema Corte, ai sensi degli artt. 644 c.p. e 1815, secondo comma, c.c., si intendono usurari gli interessi, commissioni, le spese che superino il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, con la precisazione che ogni verifica del superamento o meno del limite legale va effettuata ex ante sulla base di quanto pattuito al momento della stipulazione del contratto.
Pur non disconoscendosi le differenti caratteristiche giuridiche ed ontologiche ravvisabili tra interessi corrispettivi, interessi moratori, commissione per anticipata estinzione, “costi fissi” legati all’erogazione del credito, penali, etc., non può che giungersi alla conclusione che, in ogni caso, si rientra sempre nell’alveo degli oneri connessi alla erogazione del credito ovvero nell’alveo di somme pattuite a titolo di “interessi o altri vantaggi” ex art. 644 c.p.
Non appare condivisibile la tesi per la quale il costo per l’anticipata estinzione vada preso in considerazione ai fini del calcolo del TEG solo se effettivamente corrisposto, poiché l’usura è un reato di pericolo con la conseguenza che, ai fini civilistici, per il vaglio della stessa deve tenersi conto anche di quegli oneri che rappresentino solo un costo eventuale del credito che possono venire in rilievo in uno scenario non fisiologico dello svolgimento del rapporto (come il caso della volontà del cliente di estinguere anticipatamente il mutuo).
Peraltro è ovvio che, al momento della conclusione del contratto, non è possibile conoscere preventivamente l’andamento del rapporto cosicché punire la pattuizione di interessi corrispettivi usurari ed esonerare dal vaglio dell’usurarietà altri costi sempre connessi all’erogazione del credito si palesa quale operazione arbitraria, manipolativa del dato letterale e non conforme alla finalità della legge antiusura, ben potendo altrimenti le banche aggirare la normativa mediante previsione di interessi corrispettivi sottosoglia per poi costringere il cliente ad accettare pattuizioni con previsioni di remunerazioni ben al di sopra del tasso soglia.
In conclusione, essendo pattiziamente usurario il muto comprendendovi il compenso promesso per l’estinzione anticipata, ai sensi dell’art. 1815, secondo comma, c.c., la banca va condannata a restituire al mutuatario tutti gli interessi pagati. (Dario Nardone) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell'Avv. Dario Nardone del Foro di Pescara
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