Diritto e Procedura Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21208 - pubb. 09/02/2019
Riconoscimento ed esecuzione di decisioni rese in violazione delle norme sulla litispendenza
Corte Giustizia UE, 16 Gennaio 2019. .
Riconoscimento ed esecuzione delle decisioni straniere – Artt. 23 e 24 Reg. (CE) n. 2201/2003 – Artt. 34 e 35, par. 3, Reg. (CE) n. 44/2001 – Motivo di non riconoscimento fondato sulla violazione di una norma sulla giurisdizione – Litispendenza – Insussistente
In virtù del principio di fiducia reciproca – ed ai sensi dell’art. 17 Reg. (CE) n. 2201/2003 –, spetta al giudice dello Stato membro verificare la sussistenza della propria giurisdizione. Conformemente a ciò, ai sensi degli artt. 24 Reg. (CE) n. 2201/2003 e 35, par. 3, Reg. (CE) n. 44/2001, il giudice dello Stato membro richiesto non può rifiutarsi di riconoscere la decisione del giudice dello Stato membro d’origine, ancorché tale decisione sia stata resa in violazione delle norme sulla giurisdizione contenute nei regolamenti (CE) n. 2201/2003 e (CE) n. 44/2001, ivi incluse le norme sulla litispendenza di cui agli artt. 19 e 27 dei rispettivi regolamenti. (Ennio Piovesani) (riproduzione riservata)
Segnalazione del Dott. Ennio Piovesani, Dottorando di ricerca
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