Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 20978 - pubb. 21/12/2018
Legittimazione del debitore fallito a proporre opposizione all’esecuzione proseguita dal creditore fondiario
Tribunale Monza, 01 Marzo 2018. Est. Crivelli.
Espropriazione forzata individuale – Fallimento del debitore – Prosecuzione da parte dal creditore fondiario – Appartenenza del bene alla massa fallimentare
Espropriazione forzata individuale – Fallimento del debitore – Prosecuzione da parte dal creditore fondiario – Opposizione all’esecuzione – Legittimazione esclusiva del curatore
Il bene oggetto dell’espropriazione individuale proseguita dal creditore fondiario in costanza di fallimento del debitore appartiene alla massa fallimentare nonostante la liquidazione del bene sia lasciata al giudice dell’esecuzione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Il debitore che sia stato dichiarato fallito non è legittimato alla opposizione all’esecuzione proseguita dal creditore fondiario, in quanto detta legittimazione, ai sensi dell’art. 43 legge fall., compete in via esclusiva al curatore. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Massimario Ragionato
- ∙ Attività processuale consentita al fallito
- ∙ Opposizione all'esecuzione iniziata dal creditore fondiario
TRIB. MONZA
Sez. III Civile
Il giudice Dott. Alberto Crivelli,
a scioglimento della riserva assunta all’udienza dell’1 marzo 2018 osserva quanto segue:
Parte opponente contesta il diritto del creditore procedente C.V. S.p.A. di procedere all’esecuzione forzata deducendo l’usurarietà del contratto di mutuo concluso tra le parti per superamento del tasso soglia. A suffragio di tali deduzione l’attore produce perizia di parte secondo cui dalla nullità degli interessi deriverebbe per l’istituto di credito l’obbligo della restituzione degli interessi corrisposti in eccedenza pari ad euro 8.128,92.
Resiste in giudizio parte opposta deducendo che il credito per la sola sorte capitale portato da titolo esecutivo è pari a 93.824,45 euro e che al fine del computo dell’usurarietà degli interessi parte opponente ha sommato gli interessi corrispettivi e quelli moratori.
In primo luogo deve verificarsi la legittimazione processuale dell’opponente A. C. (mentre è pacifica quella dell’altra debitrice esecutata G.C.), dichiarato fallito come da sentenza trascritta presso i RRII, in quanto in linea astratta in base all’art. 43 l.f. lo stesso è privo di capacità processuale con riferimento ai diritti patrimoniali compresi nel fallimento, per i quali la legittimazione spetta curatore, tale difetto può essere rilevato solo ove sia prospettata la legittimazione del curatore, pertanto ove sia allegata l’acquisizione del bene al fallimento. In questo caso non v’è dubbio che il bene aggredito – o perlomeno la quota del 50 % dello stesso (la restante quota appartenendo al debitore non fallito) - astrattamente rientri nella massa fallimentare, e ciò nonostante la liquidazione del bene sia lasciata al giudice dell’esecuzione trattandosi di procedimento attivato su impulso di creditore fondiario. E’ noto che sul punto non esiste univocità in giurisprudenza, nel senso che almeno in base ad un risalente indirizzo la SC aveva ritenuto che la legittimazione all’opposizione all’esecuzione spettasse al debitore ancorché fallito (cfr. Cass. 2532/1987).
Successivamente il SC ha sempre ritenuto, in tutti i casi concretamente affrontati, la legittimazione del solo curatore. In particolare Cass. 12115/2003 ha affermato che spetta al curatore di opporsi ex art. 615 cpc all’esecuzione promossa dal creditore fondiario, per affermare che invece il bene debba essere liquidato in sede concorsuale, attuando così la prevalenza del disposto dell’art. 51 l.f. e l’insussistenza dei presupposti di cui all’art. 41 TUB per la prosecuzione dell’azione esecutiva individuale nonostante la declaratoria di fallimento del debitore. E’ vero che la pronunzia in parola ha escluso l’applicabilità del principio affermato da Cass. 2532/87 sull’osservazione che quella decisione riguardava una fattispecie
Tuttavia è proprio la sentenza in parola che continua segnalando che “del tutto diversa, rispetto alla quale era fuori discussione che ricorressero i presupposti del privilegio processuale di cui al testo unico bancario.
Se, dunque, il curatore era legittimato ad opporsi all'esecuzione, egli, e non anche la società fallita, era anche l'unico legittimato giacché l'art. 43 legge fall. dispone che nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale del fallito compresi nel fallimento, sta in giudizio il curatore: norma che, come questa Corte ha affermato (sent. n. 9456 del 1997), e va qui ribadito, comporta l'attribuzione in via esclusiva al curatore della capacità processuale e, pertanto, la perdita della capacità processuale del fallito (salvo casi di inerzia dell'amministrazione fallimentare, che qui non vengono in considerazione), e che - deve essere qui precisato - va interpretata nel senso che è sufficiente la mera prospettazione che si tratti di beni da ricomprendersi nel fallimento perché insorga la capacità processuale esclusiva del curatore”.
Argomenti condivisibili e di carattere generale, che portano alla conclusione immancabile del difetto di legittimazione in capo al fallito rispetto all’opposizione all’esecuzione forzata su di un bene acquisito al fallimento, e nella specie non può sorgere dubbio in proposito visto che la sentenza di fallimento è stata trascritta dal curatore a carico del bene oggetto di esecuzione.
Tali argomenti trovano però il loro limite nella sussistenza della relativa prospettazione, che nella specie fa difetto (fermo restando che ovviamente in caso di accoglimento dell’opposizione il bene lungi dal tornare nella disponibilità del debitore tornerebbe nella potestà liquidatoria del fallimento posto che quest’ultimo ha chiaramente mostrato il proprio interesse per il tramite della trascrizione della sentenza). Né può sostenersi la necessità di estendere il contraddittorio al fallimento stesso, cosa che non è necessaria come bene indicato dalla citata giurisprudenza di legittimità, e del resto la procedura poteva e può senz’altro se interessata essere presente con lo strumento dell’intervento nella procedura individuale sorretta dal creditore fondiario.
Nel merito poi non assume rilevanza la circostanza, altrimenti determinante, della sussistenza di un ulteriore creditore intervenuto titolato – deve specificarsi nei confronti del solo C. - nella persona dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, per euro 2.531.762,08. Infatti se tale ultima circostanza sarebbe in generale di per sé sufficiente ad escludere la fondatezza della domanda di sospensione tenuto conto che, secondo quanto osservato dal S.C., le vicende relative al titolo esecutivo del creditore procedente (sospensione, sopravvenuta inefficacia, caducazione, estinzione) non possono ostacolare la prosecuzione dell’esecuzione sull’impulso del creditore intervenuto il cui titolo abbia conservato la sua forza esecutiva (cfr. SS.UU. 61/2014), nella specie l’esecuzione come premesso si regge esclusivamente sull’impulso del creditore fondiario ai sensi dell’art. 41 TUB, per cui in caso di esistenza dei presupposti per la sospensione la stessa dovrebbe essere effettivamente accolta. Tuttavia va osservato come la somma che l’opponente deduce essere stata illegittimamente addebitata dalla banca (pari ad euro 8.128,92) non giustifica la sospensione della procedura esecutiva in corso, atteso che il credito del procedente, considerato anche solo per la parte capitale, è superiore ad euro 93.000,00.
In ogni caso deve aggiungersi che secondo quanto stabilito dalla giurisprudenza prevalente, l’eventuale superamento del tasso soglia calcolato sulla base della sommatoria tra interessi corrispettivi e moratori, comporta il solo venir meno della debenza degli interessi moratori, ferma restando quella degli interessi corrispettivi ove (come nella specie) inferiori alla soglia di legge.
Sulla base di quanto premesso pertanto non si giustifica, allo stato ed in base alla delibazione sommaria propria di questa sede, la sospensione della procedura esecutiva in corso.
PQM
- Respinge l’istanza di sospensione;
- Assegna alla parte interessata termine di giorni 60 per l’introduzione del giudizio di merito a norma dell’art. 616 e.p.c.;
- Condanna l’opponente alla rifusione delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi euro 3.000,00 oltre accessori come per legge.
Monza, 01/03/2018
IL GIUDICE DELL’ESECUZIONE
Dott. Alberto Crivelli