Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 20918 - pubb. 11/12/2018
Le risorse generate dalla continuità sono equiparabili alla finanza esterna e il loro utilizzo non è vincolato al rispetto dell’ordine delle cause di prelazione
Tribunale Massa, 27 Novembre 2018. Est. Pellegri.
Concordato preventivo – Continuità aziendale – Destinazione delle risorse generate dalla continuità – Equiparazione alla finanza esterna
Nel caso in cui la prosecuzione dell'attività di impresa sia funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori, il plusvalore che la stessa genera successivamente alla omologazione del concordato preventivo può essere destinato alla soddisfazione dei creditori incapienti falcidiati ai sensi dell’art. 160, comma 2, L. Fall., senza che ciò comporti la violazione dell’ordine delle cause di prelazione di cui all’art. 2741 cod. civ.
Dal punto di vista normativo deve, infatti, essere affermata la sostanziale equiparabilità tra le risorse esterne e quelle prodotte dalla continuità quando sia attestato (ai sensi dell’art. 186-bis, comma 2, lett. b L. Fall.) che le risorse attese dalla continuità aziendale possano apportare concreto beneficio ai creditori. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Massimario Ragionato
- ∙ Destinazione dell'utile ricavato dalla prosecuzione dell'attività
- ∙ Rispetto dell'ordine delle cause legittime di prelazione
Segnalazione dell'Avv. Noemi Graceffo
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