Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 20904 - pubb. 07/12/2018
La ‘condanna anticipata’ ex art. 700 cod. proc. civ. non può essere esperita per ottenere il risarcimento di un danno non ancora liquidato
Tribunale Treviso, 13 Novembre 2018. Est. Barbazza.
Provvedimenti d’urgenza – Risarcimento del danno – Debiti di valore – Concause umane e naturali – Solidarietà passiva – Limiti soggettivi del giudicato
L’obbligazione risarcitoria rientra normalmente fra le ipotesi di debito di valore e, come tale, non ha per oggetto una somma di denaro determinata o agevolmente determinabile bensì l’equivalente del controvalore in denaro di un determinato bene; pertanto, indipendentemente dalla sussistenza del fumus e del periculum, non si può agire ex art. 700 cod. proc. civ. al fine di procurarsi un titolo esecutivo in via anticipata rispetto alla sentenza prima che il danno sia stato liquidato.
L’evoluzione giurisprudenziale in materia di concause naturali ha comportato la riaffermazione del criterio dell’all-or-nothing per la causalità materiale e, specularmente, il riconoscimento della frazionabilità della causalità giuridica tramite riduzione equitativa del danno-conseguenza.
Tuttavia, tale evoluzione non consente di discostarsi dai principi della solidarietà previsti dall’art. 2055 cod. civ. con riguardo ai coautori del medesimo illecito o inadempimento.
La possibilità di ridurre in via equitativa il danno-conseguenza qualora una o più cause naturali abbiano concorso a determinare l’evento, infatti, trova giustificazione nella circostanza che il danneggiante tenuto a risarcire per l’intero non potrà in seguito rivalersi sulla concausa naturale. Viceversa, nell’ipotesi di concause umane, il convenuto tenuto a risarcire da solo per l’intero potrà pur sempre rivalersi sugli altri coautori in proporzione della rispettiva colpa.
Non vi sono, infine, profili problematici inerenti al giudicato e ai suoi limiti soggettivi poiché gli artt. 1306 cod. civ. e 106 cod. proc. civ. assicurano la coerenza del sistema. (Stefano Romoli) (riproduzione riservata)
Segnalazione del Dott. Stefano Romoli
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