Diritto Tributario
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 20819 - pubb. 22/11/2018
Coobbligato al pagamento dell’imposta di registro anche il soggetto il cui intervento in causa sia stato dichiarato inammissibile e che era stato condannato al pagamento delle spese processuali
Cassazione civile, sez. V, tributaria, 13 Novembre 2018, n. 29158. Est. Mondini.
Sentenza – Imposta di registro - D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 57, comma 1 – Ratio
Sono tenuti al pagamento dell'imposta di registro tutti coloro che abbiano preso parte al giudizio, nei cui confronti la pronuncia giurisdizionale si è espressa nella parte dispositiva e la cui sfera giuridica sia in qualche modo interessata dagli effetti della pronuncia, avendo il D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 57, comma 1, come sua precipua finalità quella di rafforzare la posizione dell'erario nei confronti dei contribuenti in vista della proficua riscossione delle imposte, salvo il diritto per ciascuno di essi di rivalersi nei confronti della parte civilmente tenuta al pagamento.
[Nel precedente citato (sentenza 29 gennaio 2008, n. 1925) la Corte di cassazione, in riferimento all'imposta di registro dovuta sulla sentenza emessa all'esito di un giudizio avente ad oggetto l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere un contratto di compravendita, ha ritenuto che fosse coobbligato al pagamento anche un soggetto il cui intervento in causa era stato dichiarato inammissibile e che era stato condannato al pagamento delle spese processuali.] (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISTIANO Magda - Presidente -
Dott. CHINDEMI Domenico - Consigliere -
Dott. STALLA Giacomo Maria - Consigliere -
Dott. BALSAMO Milena - Consigliere -
Dott. MONDINI Antonio - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
1. l'Agenzia delle Entrate notificava alla Unicredit spa e al Banco di Sicilia spa -poi incorporata dalla stessa Unicredit e resasi cessionaria, in forza di contratto del 6 settembre 1997, di alcune attività e passività e "dei giudizi attivi e passivi in corso", della Sicilcassa spa in liquidazione coatta amministrativa- avviso di liquidazione dell'imposta dovuta per la registrazione della sentenza emessa dal Tribunale di Catania il 12 gennaio 2015, in accoglimento della opposizione proposta dalla Sicilicassa spa avverso lo stato passivo del fallimento della società (*) srl;
2. gli avvisi, impugnati da entrambe le società intimate, annullati dalla commissione tributaria di Catania, venivano dichiarati illegittimi dalla commissione tributaria regionale della Sicilia, con sentenza n. 175/18/12, in data 17 settembre 2012, per difetto di legittimazione sostanziale passiva della Unicredit spa e del Banco di Sicilia spa in quanto il giudizio di opposizione era stato instaurato dalla Sicilcassa spa il 18 dicembre 1998 "quindi successivamente alla cessione" ed era riferito ad un credito non compreso tra le posizioni di cui il Banco di Sicilia si era reso cessionario;
2. la Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza della commissione tributaria regionale sulla base di tre motivi con i quali, rispettivamente, lamenta:
2.1. falsa applicazione del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 57, comma 1, (che recita: "Oltre ai pubblici ufficiali che hanno redatto, ricevuto o autenticato l'atto e ai soggetti nel cui interesse fu richiesta la registrazione, sono solidalmente obbligati al pagamento dell'imposta le parti contraenti, le parti in causa, coloro che hanno sottoscritto o avrebbero dovuto sottoscrivere le denunce di cui agli artt. 12 e 19 e coloro che hanno richiesto i provvedimenti di cui agli artt. 633, 796, 800 e 825 c.p.c.") per non avere la commissione valutato che, essendo la cessione conclusa tra la Sicilcassa e il Banco di Sicilia "provvisoria" e suscettiva di successive rideterminazioni, la cessionaria avrebbe dovuto essere considerata "parte in causa" rispetto al giudizio di opposizione allo stato passivo;
2.2. insufficiente motivazione su quanto dedotto da essa ricorrente nell'atto di appello in riferimento alla falsa applicazione anche da parte dei primi giudici dell'art. 57 citato;
2.3. falsa applicazione del D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 90, comma 2, (secondo cui, nella formulazione applicabile ratione temporis, "i commissari, con il parere favorevole del comitato di sorveglianza e previa autorizzazione della Banca d'Italia, possono cedere attività e passività, l'azienda, rami d'azienda nonchè beni e rapporti giuridici individuabili in blocco... il cessionario risponde comunque delle sole passività risultanti dallo stato passivo..."), il quale, contrariamente a quanto statuito dalla commissione, imponeva (secondo essa ricorrente) di ritenere che "la cessionaria risponde comunque delle passività indicate nello stato passivo, indipendentemente dalla inclusione o meno di determinati rapporti nella cessione stessa";
2. la Unicredit si è difesa con controricorso, illustrato con memoria.
1. il primo motivo di ricorso è infondato in quanto contrasta con la lettera dell'art. 57 e si basa sulla estrapolazione di alcune parole della sentenza di questa Corte n. 1925 del 29/01/2008, le quali dicono che del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 57, comma 1 "deve intendersi riferito a tutti coloro... la cui sfera giuridica sia in qualche modo interessata dagli effetti della pronuncia" (e sull'assunto che la sfera giuridica del Banco di Sicilia -la quale è incontestatamente rimasta estranea al giudizio di opposizione promosso dalla Sicilcassa avverso lo stato passivo della società (*)- sarebbe stata incisa, in forza del contratto di cessione, dall'esito di tale giudizio), le quali assumono tutt'altro significato se lette nel loro contesto ("del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 57, comma 1, che prevede che sono tenute al pagamento dell'imposta di registro le parti in causa, deve intendersi riferito a tutti coloro che abbiano preso parte al giudizio, nei cui confronti la pronuncia giurisdizionale si è espressa nella parte dispositiva e la cui sfera giuridica sia in qualche modo interessata dagli effetti della pronuncia, avendo detta norma come sua precipua finalità quella di rafforzare la posizione dell'erario nei confronti dei contribuenti in vista della proficua riscossione delle imposte, salvo il diritto per ciascuno di essi di rivalersi nei confronti della parte civilmente tenuta al pagamento"; nella specie, la Corte, in riferimento all'imposta di registro dovuta sulla sentenza emessa all'esito di un giudizio avente ad oggetto l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere un contratto di compravendita, ha ritenuto che fosse coobbligato al pagamento anche un soggetto il cui intervento in causa era stato dichiarato inammissibile e che era stato condannato al pagamento delle spese processuali);
2. il secondo motivo di ricorso ripropone, sotto il profilo della insufficiente motivazione, la doglianza veicolata con il primo motivo e deve seguire le sorti di questo;
3. il terzo motivo di ricorso è infondato posto che del D.Lgs. 385 del 1990, art. 90, comma 2 si riferisce testualmente al(la responsabilità di chi si sia reso) "cessionario" di posizioni facenti capo a società in liquidazione coatta amministrativa (quale era la Sicilcassa, al momento della stipula del contratto con il Banco di Sicilia) e che, come risulta da affermazione (incontestata) della sentenza impugnata, il Banco di Sicilia non si è reso cessionario del credito per il quale la Sicilcassa aveva proposto opposizione allo stato passivo della (*);
4. il ricorso va quindi rigettato;
5. le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso;
condanna la Agenzia delle Entrate a rifondere alla Unicredit spa le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 13000,00, oltre spese forfetarie e accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 11 ottobre 2018.
Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2018.