Persone e Misure di Protezione
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 20770 - pubb. 13/11/2018
Protezione internazionale: non è retroattiva la disposizione del D.L. 113/2018 che elimina la clausola generale di salvaguardia relativa ai 'seri motivi' di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali
Tribunale Firenze, 05 Novembre 2018. Est. Luciana Breggia.
Protezione internazionale – Protezione umanitaria – Decreto legge n. 113/2018, art. 1 comma 1, lett. b n. 2 – Entrata in vigore – Fattispecie sostanziali verificatesi anteriormente al 5 ottobre 2018 – Applicazione – Esclusione
La norma dell’art. 1, comma 1, lett. b), n. 2 d.l. n. 113/2018, che elimina dalla regolamentazione della protezione umanitaria di cui all’art. 5 comma 6 d. lgs. n. 286/1998 la clausola generale di salvaguardia relativa ai «seri motivi» di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato, si applica solo alle fattispecie sostanziali che si sono verificate dopo la sua entrata la sua entrata in vigore.
Tale conclusione discende diretta dal principio di irretroattività stabilito dall’art. 11 disp. prel. cod. civ., che esclude che la norma sopravvenuta possa applicarsi ad atti, fatti, eventi e situazioni sostanziali verificatisi prima della sua entrata in vigore. Tale principio non risulta derogato da alcuna norma contenuta nel decreto legge n. 113/2018.
Nella specie, la norma sopravvenuta ha senz’altro carattere sostanziale, incidendo direttamente sul «diritto di asilo», sancito dall’art. 10 comma 3 Cost. e fino ad oggi regolato attraverso la previsione di tre istituti di diritto sostanziale, come costituito dallo status di rifugiato, dalla c.d. protezione sussidiaria, nonché dal diritto al rilascio del permesso umanitario di cui alla norma dell’art. 5, comma 6 d.lgs. n. 286/1998. Si tratta inoltre di status e diritti che preesistono alle decisioni dell’Autorità, la cui attività – come rilevato anche dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione - è diretta solo all’accertamento e dichiarazione della loro esistenza, senza possedere alcuna valenza costitutiva.
(*) Come ricorda la stessa pronuncia ora pubblicata, la soluzione della irretroattività (anche) sostanziale del decreto legge n. 113/2018 – qui supportata da una motivazione particolarmente chiara ed efficace – risulta già particolarmente diffusa in giurisprudenza. Cfr., tra gli altri, gli interventi di Trib. Firenze, 18 ottobre 2018 (RG 967/2018; est. Carvisiglia); Trib. Palermo 8 ottobre 2018 (RG 599/2016; est. Fiorani); Trib. Firenze, 17 ottobre 2018 (RG 1004/2016; est. Tassone); Trib. Trento, 19 ottobre 2018 (RG 1086/2018; est. Alinari); Trib. Firenze, 16 ottobre 2018 (RG 2514/2017; est. Condò); Trib. Firenze, 14 ottobre 2018 (RG 1866/2016; est. Anselmo); Trib. Firenze, 24 ottobre 2018 (est. Minniti). (Aldo Angelo Dolmetta) (riproduzione riservata)
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