Diritto e Procedura Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 20766 - pubb. 13/11/2018
Estinzione del giudizio di cassazione a seguito della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata
Cassazione civile, sez. VI, 03 Ottobre 2018, n. 24083. Est. Frasca.
Ricorso per cassazione - Procedimento - Decisione del ricorso - Dichiarazione di estinzione del processo in cassazione - Modalità
In presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio ai sensi dell'art. 6 del d.l n. 193 del 2016, conv. con modif. in l. n. 225 del 2016, cui sia seguita la comunicazione dell'esattore ai sensi del comma 3 di tale norma, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 c.p.c., rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente, ovvero perché ricorre un caso di estinzione "ex lege", qualora sia resistente o intimato; in entrambe le ipotesi, peraltro, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato. (massima ufficiale)
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