Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 20715 - pubb. 01/11/2018

Pagamento del terzo pignorato in favore del creditore procedente in pendenza di concordato

Tribunale Milano, 01 Ottobre 2018. Est. Silvia Vaghi.


Concordato preventivo – Improcedibilità delle azioni esecutive individuali ex art. 168 L.F. – Pignoramento presso terzi – Emissione della ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. prima dell’avvio della procedura concorsuale – Pagamento del terzo in pendenza della procedura concorsuale



È inammissibile l’opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c. proposta dal debitore esecutato successivamente all’emissione – avvenuta prima dell’avvio della procedura di concordato preventivo – dell’ordinanza di assegnazione delle somme pignorate, ex art. 553 c.p.c., provvedimento questo che costituisce l’atto finale e conclusivo del processo di esecuzione forzata presso terzi.

La dichiarazione di inammissibilità non è impedita né dalla circostanza che il pagamento ad opera del terzo pignorato ed in favore del creditore procedente sia stato effettuato coattivamente ed in epoca successiva alla ammissione del debitore alla procedura di concordato preventivo (in quanto tale il pagamento deve essere considerato atto successivo rispetto ad una procedura esecutiva esaurita e già conclusa con l’assegnazione della somma pignorata), né da quella che il debitore esecutato, ammesso al concordato, abbia proposto l’opposizione all’esecuzione prima dell’effettuazione del pagamento. (1) (Vincenzo Blaga) (riproduzione riservata)


Massimario Ragionato



Segnalazione dell'Avv. Vincenzo Blaga



Il testo integrale


(1) Il Tribunale di Milano (Sezione 3^ Civile – Estensore D.ssa Silvia Vaghi), nella sentenza n. 9609/18 pubblicata l’1/10/18, ha ritenuto legittimo il pagamento eseguito dai terzi pignorati alla creditrice procedente in una procedura esecutiva presso terzi in pendenza della procedura di concordato preventivo della debitrice esecutata, in forza di una ordinanza di assegnazione emessa anteriormente all’avvio della procedura concorsuale.

La particolarità del caso è che la debitrice esecutata, quando fu emessa l’ordinanza di assegnazione delle somme pignorate, era ancora “in bonis” (e, quindi, il procedimento esecutivo era stato legittimamente intrapreso ed ebbe regolare prosecuzione sino all’apertura della procedura concorsuale) mentre il pagamento ad opera delle banche terze pignorate, ritenuto dalla opponente lesivo della “par condicio creditorum”, fu effettuato in pendenza del concordato e con l’utilizzo di denaro destinato al soddisfacimento concorsuale dei creditori concordatari.

La soluzione adottata dal Tribunale è stata quella di qualificare l’opposizione proposta dalla debitrice in concordato – che aveva eccepito l’illegittimità dei pagamenti coattivi ai sensi dell’art. 168 L.F. ed aveva chiesto la condanna della società opposta alla restituzione delle somme percepite dalle terze pignorate – come opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. e di averla, di conseguenza, ritenuta inammissibile, poiché proposta successivamente alla chiusura della procedura esecutiva presso terzi, il cui atto conclusivo deve essere individuato nella ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c.

L’interpretazione secondo la quale tale ordinanza definisce il processo esecutivo presso terzi ed il pagamento ad opera del terzo ed in esecuzione dell’ordinanza è quindi estraneo alla procedura esecutiva si basa sull’orientamento giurisprudenziale prevalente da ultimo confermato anche dalla Corte di legittimità (Cass. n. 19393/17 che il Tribunale richiama in motivazione).

Rimane il dubbio sulla fondatezza della tesi sostenuta dalla esecutata opponente, secondo cui la proposizione del ricorso in opposizione all’esecuzione anteriormente alla effettuazione dei pagamenti coattivi impugnati ha comportato la prosecuzione della procedura esecutiva, con la conseguente ammissibilità dell’opposizione.

Il Tribunale non ha valutato questo aspetto, che ha ritenuto privo di rilievo ed ha rigidamente applicato il principio giurisprudenziale secondo il quale l’ordinanza di assegnazione esaurisce e conclude definitivamente il processo esecutivo, anche qualora sia pendente una opposizione esecutiva. (Vincenzo Blaga)


Testo Integrale