Diritto dei Mercati Finanziari
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 20636 - pubb. 18/10/2018
Contratti swap e della commissione implicita
Appello L'Aquila, 09 Agosto 2018. Est. De Filippis.
Contratti swap – Nozione di commissione implicita – Nullità della commissione implicita e/o margine bancario per violazione dell’art 23 co. 2 tuf – Sussiste – Applicazione di commissioni implicite non negoziate e non trasparenti: contrarietà al dovere di condotta secondo buona fede – Sussiste
Si intende per costo o “commissione implicita” il valore negativo dello swap non par alla apertura e cioè il valore di mercato (mark to market: mtm) negativo per il cliente alla data di firma dello swap, al quale non corrisponde un equivalente premio (up front) e che costituisce una commissione, o margine, per la banca. (Duilio Manella) (riproduzione riservata)
Le parti ben possono pattuire margini o commissioni in favore della Banca, ma devono convenirlo espressamente, perché l’art. 23 2° co. T.U. dichiara nulla ogni pattuizione di rinvio agli usi, con la precisazione che chiamare i “margini” commissioni non sposta i termini del problema, perché non basta che i margini siano usualmente praticati, ma occorre, a norma dell’art. 23 , 2° co. T.U.F., che siano anche espressamente convenuti. (Duilio Manella) (riproduzione riservata)
La banca che applica commissioni ha l’obbligo di comunicarlo al cliente e ciò anche qualora esse siano state convenute; La previsione di commissioni implicite non negoziate, nè comunicate al cliente e prive di trasparenza costituisce dunque condotta contraria al canone di buona fede. (Duilio Manella) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell'Avv. Duilio Manella
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