Diritto Bancario e Finanziario
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 20628 - pubb. 17/10/2018
Oneri probatori in capo al correntista attore
Tribunale Cassino, 18 Settembre 2018. Est. Rossella Pezzella.
Conto corrente Bancario – Nullità di clausole per usura e anatocismo – Onere della prova – Produzione del contratto
E’ onere del correntista attore che chiede accertarsi la nullità di clausole con cui la banca convenuta ha previsto l’applicazione di interessi asseritamente usurari e anatocistici, nonché di commissioni di massimo scoperto e di remunerazioni a qualsiasi titolo collegate alla erogazione del credito, depositare il contratto di conto corrente e gli estratti conto relativi all’intero rapporto contrattuale per cui è causa.
L’omessa produzione del contratto comporta la impossibilità di dimostrare le nullità delle clausole negoziali oggetto di censure.
Non può essere disposto l’ordine di esibizione del contratto ai sensi dell’art. 210 cpc allorquando l’istituto di credito, invitato in precedenza dal correntista, abbia messo a disposizione la documentazione ed il correntista sia rimasto inerte.
Al mancato assolvimento del predetto onere probatorio non può supplirsi attraverso C.T.U. contabile, atteso che l’eventuale ricalcolo del saldo del rapporto bancario presuppone quale punto di partenza la disamina delle condizioni contrattuali pattuiti al fine di verificare se e in che limiti la banca abbia applicato interessi illegittimi o difformi.
La parte che contesti il superamento del tasso soglia ha l’onere non solo di indicare in modo specifico in che termini sarebbe avvenuto tale superamento, ma anche di produrre i decreti e le rilevazioni aventi per oggetto i tassi soglia. (Franco Di Stefano) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell'Avv. Franco Di Stefano
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