Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 20459 - pubb. 13/09/2018

Il mancato esperimento della mediazione volontaria non comporta l’improcedibilità della domanda

Tribunale Bologna, 25 Giugno 2018. Est. Costanzo.


Processo civile – Mediazione – Clausola contrattuale di mediazione – Mancato esperimento della mediazione – Eccezione del convenuto alla prima udienza – Assegnazione di termine per la presentazione della domanda di mediazione – Necessità – Sussiste



Poiché la previsione relativa alla mediazione obbligatoria per volontà delle parti non è stata oggetto diretto della declaratoria di illegittimità costituzionale pronunciata dalla Corte Cost., 6 dicembre 2012, n,272, qualora non risulti il tentativo esperito e a fronte di tempestiva eccezione sollevata dal convenuto, va assegnato alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


 


TRIBUNALE DI BOLOGNA

SECONDA SEZIONE CIVILE

 

ORDINANZA

 

Il giudice,

esaminati atti e documenti di causa;

viste le istanze e le conclusioni dei difensori;

analizzate le questioni controverse;

osserva quanto segue.

L’attore, dottore commercialista, ha chiesto la condanna della società convenuta al pagamento della somma di euro 10.600,00, <>.

La domanda di condanna si fonda sulla previsione di cui all’art. 3 (<>) del contratto 20 dicembre 2013 denominato <>, incarico che era stato conferito all’attore sino al 31 dicembre 2014 ma era soggetto a <>, salvo il recesso da comunicare entro il 30 settembre dell’anno in corso.

Secondo l’attore, poiché la cliente è receduta dal contratto dopo la data del 30 settembre 2016 a lui è dovuta, quale penale per il recesso senza rispetto del termine di preavviso finalizzata a risarcire il mancato guadagno, la somma di euro 10.600,00 ex art. 3, 2° co., del contratto che, fermi gli effetti del recesso e dunque con cessazione del rapporto al 31 dicembre 2016, lascia <>.

2. La società convenuta, tempestivamente costituitasi, ha espressamente eccepito l’improcedibilità della domanda sulla base della clausola di mediazione prevista dall’art. 13 del contratto 20 dicembre 2013; ha <> eccepito l’improcedibilità della domanda per omesso esperimento del procedimento di negoziazione assistita, con richiamo all’art. 3, d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito in l. 10 novembre 2014, n. 162; nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda per le ragioni esposte in comparsa di risposta.

3. Alla prima udienza la convenuta ha reiterato le proprie eccezioni e difese, mentre l’attore ha formulato una proposta transattiva rispetto alla quale è stato disposto un rinvio per consentire al difensore della convenuta, privo di mandato a transigere, di riferire alla cliente.

Alla seconda udienza i difensori delle parti hanno dichiarato che l’accordo non era stato raggiunto e si sono detti pronti a precisare le conclusioni, come poi hanno fatto.

4. La convenuta nelle sue conclusioni finali ha tenuto ferme le eccezioni processuali.

5. La prima eccezione di improcedibilità, reiterata anche in sede di conclusioni finali, si fonda sull’art. 13, commi 1° e 2° del contratto 20 dicembre 2013, a norma del quale <> (il 3° comma prevede la <>, in caso di <>, di chiedere allo stesso organismo di mediazione <>).

L’articolo 13 del contratto inter partes va qualificato come clausola di mediazione.

Si applica dunque l’art. 5, 5° co., d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 nel testo come modificato dall’art. 84, comma 1 lettera e), d.l. 21 giugno 2013, n. 69 (convertito con modificazioni dalla l. 9 agosto 2013, n. 98) che, in sostanza, ha riprodotto il testo previgente, quale risultante dalla declaratoria di incostituzionalità pronunciata da Corte cost., 6 dicembre 2012, n. 272, e ha aggiunto le parole <>.

L’art. 5, d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, rubricato <>, così dispone al comma 5°: <>.

La previsione relativa alla mediazione obbligatoria per volontà delle parti non è stata oggetto diretto della declaratoria di illegittimità costituzionale pronunciata da Corte cost., 6 dicembre 2012, n. 272 (commentata, sotto il profilo qui rilevante, in Giur. it., 2013, 894), salvo il riflesso sull’inciso iniziale <> (v. ora il testo vigente, sopra richiamato).

L’art. 5, 5° co., d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 è stato oggetto di differenti interpretazioni in dottrina e giurisprudenza, in particolare quanto agli effetti dell’omesso esperimento del procedimento di mediazione (cfr. ad es. Trib. Roma, sez. VIII, 4 novembre 2017, n. 20690, sentenza che ha dichiarato l’improcedibilità della domanda, inhttp://www.altalex.com/documents/news/2017/12/05/mancato-tentativo- conciliazione-domanda-improcedibile; Trib. Milano, 18 luglio 2016, secondo cui l’omesso esperimento del tentativo di conciliazione contrattualmente previsto non comporta improcedibilità della domanda, in http://osservatoriomediazionecivile.blogspot.com/2017/02/917-mediazione-concordata- violazione-; Trib. Taranto, sez. I, 22 agosto 2017, in https://www.personaedanno.it/articolo/mediazione-civile-la-clausola-contrattuale-di- mediazione-deve-prevedere-espressamente-la-sanzione-dell-improcedibilit-trib-taranto, secondo cui <>; Trib. Ragusa, 1 dicembre 2017, in materia locatizia, che ha ritenuto assorbita la questione riguardante la clausola di mediazione a fronte del provvedimento del giudice che, ravvisata una ipotesi di mediazione obbligatoria, aveva assegnato il termine di quindici giorni per esperire la mediazione; in tema di mediazione obbligatoria v. invece Cass., sez. III, ord. 13 aprile 2017, n. 9557; a proposito di tentativo obbligatorio di conciliazione, con riferimento ad un caso particolare, e procedimento per decreto ingiuntivo, v. Cass., sez. III, 14 dicembre 2016, 25611 o anche Cass., sez. III, ord. 21 settembre 2017, n. 22017 che richiama il noto precedente Cass., sez. III, 3 dicembre 2015, n. 24629).

Per quanto rileva in questa fase del processo, non risultando <>, ossia non essendo stato esperito il procedimento di mediazione (cfr. la simile, ma non identica, formula prevista dall’art. 5, comma 1-bis, d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28) e a fronte della tempestiva eccezione sollevata (e non rinunciata) dalla convenuta, va assegnato alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione, così come prescritto dall’art. 5, 5° co., d.lgs. cit.

6. L’auspicio è che le parti trovino un accordo davanti al mediatore.

7. Non vi è ragione di esaminare ora l’eccezione di omesso esperimento della negoziazione assistita, peraltro sollevata in subordine e che appare assorbita dall’eccezione di violazione della clausola di mediazione.

8. Viene così fissata una nuova udienza per verificare se la mediazione sia stata promossa e, ove conclusa, quale ne sia stato l’esito.

9. In mancanza di accordo, la convenuta avrà cura di precisare a cosa debba essere imputato quello che definisce <> (doc. 2) e quale rilevanza essa intenda attribuirgli ai fini della decisione della causa nel merito.

 

p.q.m.

Il Tribunale in composizione monocratica

- visto l’art. 5, 5° co., d.lgs 4 marzio 2019, n. 28, assegna alle parti il termine di quindici giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per la presentazione della domanda di mediazione nel rispetto della clausola contrattuale richiamata in motivazione;

- fissa la nuova udienza martedì 11 settembre 2018 ore 9,05 per verificare se la mediazione sia stata avviata e, ove conclusa, quale ne sia stato l’esito;

- invita la parti a trovare davanti al mediatore una soluzione amichevole: in caso di accordo anteriore all’udienza, i difensori ne daranno tempestivo avviso al giudice sia in via informale (email) che mediante comunicazione depositata in via telematica, se del caso le parti potranno depositare dichiarazione di rinuncia agli atti e relativa accettazione (dandone avviso al giudice via email) per consentire così la declaratoria di estinzione senza fissazione di altra udienza;

- richiede alla convenuta, in mancanza di accordo, di dare chiarimenti sul punto indicato in motivazione.

Si comunichi.

Bologna, 25 giugno 2018 Il giudice

Antonio Costanzo