Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 20456 - pubb. 12/09/2018
Richiesta di fallimento sulla base di credito contestato con motivazioni non manifestamente pretestuose
Tribunale Parma, 05 Settembre 2018. Est. Irene Colladet.
Fallimento – Dichiarazione – Stato di insolvenza – Credito contestato – Fattispecie
Fallimento – Dichiarazione – Reiezione – Condanna alle spese – Condizione di procedibilità di cui all’art. 15, ultimo comma, l.fall.
Non vi è stati di insolvenza ai fini della dichiarazione di fallimento quando il creditore istante sia titolare di un credito (nel caso di specie pari ad euro 50.000) oggetto di contestazione non manifestamente pretestuosa e le altre posizioni debitorie dell’imprenditore siano state rinegoziate con pagamento rateale che abbia luogo con regolarità. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Qualora venga respinta la richiesta di fallimento, non vi sono i presupposti per la condanna al pagamento delle spese processuali del creditore istante qualora il credito dallo stesso vantato soddisfi la condizione di procedibilità di cui all’art. 15, ultimo comma, l.fall. (ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell’istruttoria prefallimentare complessivamente non inferiore a euro trentamila). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Massimario Ragionato
- ∙
Oggetto del giudizio
Debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dellistruttoria prefallimentare - ∙ Accertamento del credito e legittimazione del ricorrente
Segnalazione dell'Avv. Lorenza Santella
Il testo integrale
Testo Integrale