Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 20440 - pubb. 08/09/2018
Accordi di ristrutturazione: ai finanziamenti compete la prededuzione, senza verifica di funzionalità
Cassazione civile, sez. I, 21 Giugno 2018, n. 16347. Est. Terrusi.
Accordo di ristrutturazione omologato - Credito da finanziamento - Prededucibilità - Condizioni - Tipologia del finanziamento - Fideiussione - Preventiva escussione - Necessità
In tema di accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis l.fall., sono prededucibili i crediti derivanti dai finanziamenti "in qualsiasi forma effettuati" in esecuzione dell'accordo omologato, ai sensi del comma 1 dell'art. 182 quater l.fall., senza che il tribunale debba svolgere una nuova verifica di funzionalità rispetto all'accordo medesimo e quale che sia la tipologia di finanziamento adottata, comprese le fideiussioni rilasciate in favore del proponente, purché esse siano state già escusse, atteso che prima dell'escussione del garante non sussiste alcun credito verso il debitore principale. (massima ufficiale)
Massimario Ragionato
- ∙ Finanziamenti in funzione o in esecuzione di un accordo di ristrutturazione dei debiti
- ∙ Nuova finanza in esecuzione del concordato preventivo
- ∙ Prededuzione dei finanziamenti
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