Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 20171 - pubb. 14/07/2018
Dovere del curatore di attendere con la massima celerità all'inventario e alla liquidazione dell’attivo
Tribunale Roma, 06 Giugno 2018. Est. Marta Ienzi.
Fallimento – Obblighi del curatore – Violazione del dovere di speditezza – Negligenza – Sussistenza
Posto che il curatore fallimentare deve adempiere ai doveri del proprio ufficio con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico (art. 38, comma 1, l. fall.), la violazione del dovere di speditezza, desumibile dagli artt. 87 e 104-ter l. fall., non può che essere qualificato come condotta illecita e negligente.
L’attività di inventario è rimessa integralmente alla responsabilità del curatore, il quale deve attenersi, nel suo svolgimento, al canone della massima celerità, assumendo ogni iniziativa utile o necessaria a tal fine. (Giulia Rebecca Giuliani) (riproduzione riservata)
Massimario Ragionato
- ∙ L'inventario
Redazione dell'inventario, dovere di speditezza - ∙
Patologia
Responsabilità del curatore nella redazione dell'inventario
Segnalazione dell'Avv. Giulia Rebecca Giuliani
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