Diritto Bancario e Finanziario
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2013 - pubb. 12/02/2010
Tasso sostitutivo e nullità dell’addebito per valuta fittizia
Tribunale Lecce, 16 Dicembre 2009. Est. Rizzo.
Apertura di credito – Clausola di rinvio per la determinazione degli interessi agli usi di piazza – Nullità per indeterminatezza dell’oggetto – Sussistenza – Tasso sostitutivo – Saggio legale vigente.
Apertura di credito – Addebito per la c.d. valuta fittizia – Nullità – Sussistenza.
La clausola del contratto bancario che rinvia per la determinazione degli interessi agli usi di piazza è nulla per indeterminatezza dell’oggetto: il tasso sostitutivo applicabile al rapporto va rinvenuto nel saggio legale di volta in volta vigente, escludendosi che possa trovare applicazione il tasso massimo dei BOT rilevato nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto anche perché in tal modo si determinerebbe il superamento dei tassi fissati dalla legge 108/1996 in tema di usura. (Mauro Bernardi) (riproduzione riservata)
E’ nullo per mancanza di causa l’addebito derivante dall’applicazione della c.d. valuta fittizia poiché tale pratica si sostanzia in un ulteriore e non pattuito aggravio di interessi corrispettivi. (Mauro Bernardi) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell'Avv. Antonio Tanza
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