Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 20073 - pubb. 30/06/2018
Sovraindebitamento: l’Agenzia delle Entrate-Riscossione non ha legittimazione al voto per i crediti di cui sono titolari gli Enti impostori
Tribunale Bologna, 27 Aprile 2018. Est. Antonella Rimondini.
Sovraindebitamento – Approvazione della proposta – Crediti iscritti a ruolo dall’Agenzia Entrate-Riscossione (ex Equitalia) – Legittimazione al voto – Limiti
Nell’ambito delle operazione di approvazione della proposta del sovraindebitato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 L. 3/2012, va riconosciuta all’Agenzia delle Entrate – Riscossione (ex Equitalia) la legittimazione al voto esclusivamente per le somme dovute a titolo di aggio e spese di riscossione, mentre spetta unicamente ai corrispondenti Enti impositori la legittimazione al voto per i crediti iscritti a ruolo; solo coloro possono quindi contestare l’eventuale ammontare del credito indicato dal ricorrente ed acconsentire alla rinuncia o alla falcidia prevista nel piano. Il voto eventualmente espresso dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione per i crediti di competenza degli Enti impositori non è pertanto validamente prestato, poiché non proviene dal soggetto titolare del relativo diritto di credito. (Astorre Mancini) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell'Avv. Astorre Mancini del foro di Rimini, Studio Legale Associato Tentoni, Mancini & Riccio
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