Diritto della Famiglia e dei Minori


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 20070 - pubb. 29/06/2018

Regolamento n. 1215 del 2012 e regimi patrimoniali tra i coniugi

Corte Giustizia UE, 14 Giugno 2017. Est. Fernlund.


Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Articolo 1, paragrafo 2, lettera a) – Ambito di applicazione – Materie escluse – Regime patrimoniale fra coniugi – Scioglimento del matrimonio – Liquidazione di un bene acquistato in costanza di matrimonio



L’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1215/2012 deve essere interpretato nel senso che una controversia come quella di cui al procedimento principale, relativa alla liquidazione, in seguito alla pronuncia di una sentenza di divorzio, di un bene mobile acquistato in costanza di matrimonio da coniugi cittadini di uno Stato membro, ma residenti in un altro Stato membro, rientra non già nell’ambito di applicazione di tale regolamento, bensì nell’ambito dei regimi patrimoniali fra coniugi e, quindi, delle esclusioni previste da detto articolo 1, paragrafo 2, lettera a). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


 


ORDINANZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)

 

14 giugno 2017 (*)

 

«Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Articolo 1, paragrafo 2, lettera a) – Ambito di applicazione – Materie escluse – Regime patrimoniale fra coniugi – Scioglimento del matrimonio – Liquidazione di un bene acquistato in costanza di matrimonio»

 

Nella causa C 67/17,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Rayonen sad Varna (tribunale distrettuale di Varna, Bulgaria), con decisione del 26 gennaio 2017, pervenuta in cancelleria il 7 febbraio 2017, nel procedimento

Todor Iliev

contro

Blagovesta Ilieva,

LA CORTE (Sesta Sezione),

composta da E. Regan, presidente di sezione, J. C. Bonichot e C.G. Fernlund (relatore), giudici,

avvocato generale: E. Sharpston

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di statuire con ordinanza motivata, conformemente all’articolo 99 del regolamento di procedura della Corte,

ha emesso la seguente

Ordinanza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2012, L 351, pag. 1).

2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il sig. Todor Iliev e la sig.ra Blagovesta Ilieva riguardo alla liquidazione di un autoveicolo, in seguito allo scioglimento del loro matrimonio.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

Regolamento n. 1215/2012

3 Al considerando 34 del regolamento n. 1215/2012, il Consiglio dell’Unione europea ha sottolineato la necessità di garantire la continuità tra la Convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299, pag. 32; in prosieguo: la «Convenzione di Bruxelles») e i regolamenti che la sostituiscono, ivi compresa l’interpretazione già effettuata dalla Corte delle disposizioni di tale convenzione equivalenti a quelle del presente regolamento.

4 L’articolo 1, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1215/2012 prevede quanto segue:

«1. Il presente regolamento si applica in materia civile e commerciale, indipendentemente dalla natura dell’autorità giurisdizionale. Esso non si estende, in particolare, alla materia fiscale, doganale e amministrativa né alla responsabilità dello Stato per atti o omissioni nell’esercizio di pubblici poteri (acta iure imperii).

2. Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente regolamento:

a) lo stato e la capacità delle persone fisiche, il regime patrimoniale fra coniugi o derivante da rapporti che secondo la legge applicabile a questi ultimi hanno effetti comparabili al matrimonio».

5 L’articolo 4, paragrafo 1, di detto regolamento è così redatto:

«A norma del presente regolamento, le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro cittadinanza, davanti alle autorità giurisdizionali di tale Stato membro».

6 In forza dell’articolo 80, il regolamento n. 1215/2012 abroga il regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1).

7 Ai sensi dell’articolo 81 del regolamento n. 1215/2012:

«(…)

[Il presente regolamento] si applica a decorrere dal 10 gennaio 2015 a eccezione degli articoli 75 e 76 che si applicano a decorrere dal 10 gennaio 2014».

Convenzione di Bruxelles

8 L’articolo 1 della Convenzione di Bruxelles così recita:

«La presente convenzione si applica in materia civile e commerciale e indipendentemente dalla natura dell’organo giurisdizionale. (…)

Sono esclusi dal campo di applicazione della presente convenzione:

1) lo stato e la capacità delle persone fisiche, il regime patrimoniale fra coniugi, i testamenti e le successioni;

(…)».

Diritto bulgaro

Codice di diritto internazionale privato

9 L’articolo 4, paragrafo 1, punto 2, del codice di diritto internazionale privato prevede quanto segue:

«Gli organi giurisdizionali e altri organismi bulgari hanno competenza internazionale quando:

(…)

2. il ricorrente o il richiedente è un cittadino bulgaro o una persona giuridica di diritto bulgaro».

Codice di famiglia

10 L’articolo 21, paragrafo 1, del codice di famiglia prevede che i coniugi abbiano gli stessi diritti sui beni acquistati mediante apporti comuni in costanza di matrimonio, non rilevando a nome di chi siano stati acquistati.

11 Ai sensi dell’articolo 28 di detto codice, in caso di cessazione del regime di comunione dei beni, i coniugi hanno diritto a quote di pari valore.

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

12 Il sig. Iliev, di cittadinanza bulgara, e la sig.ra Ilieva, di cittadinanza italiana e bulgara, hanno contratto matrimonio il 1o giugno 2007 a Choumen (Bulgaria).

13 Il 2 luglio 2015 ha avuto luogo lo scioglimento del matrimonio tra le parti con decisione del Rayonen sad Choumen (tribunale distrettuale di Choumen, Bulgaria).

14 In seguito alla sentenza di divorzio pronunciata da tale giudice, il sig. Iliev ha proposto un ricorso dinanzi al giudice del rinvio diretto a ottenere la liquidazione di un autoveicolo acquistato dalla sig.ra Ilieva e registrato a nome di quest’ultima nel novembre 2009.

15 Il sig. Iliev sostiene che tale veicolo è stato acquistato grazie a fondi comuni quando le parti erano sposate e che, in forza degli articoli 21 e 28 del codice di famiglia, l’autoveicolo apparteneva sia all’una che all’altra parte, anche se era registrato in Italia unicamente a nome della sig.ra Ilieva.

16 Secondo la decisione di rinvio, sebbene il sig. Iliev e la sig.ra Ilieva siano stati registrati come domiciliati in via permanente in Bulgaria, occorre considerare che essi risiedevano abitualmente nel territorio italiano alla data del loro matrimonio civile, dell’acquisto del veicolo, della pronuncia della sentenza di divorzio e della presentazione del ricorso nel procedimento principale. Detto giudice precisa che la sig.ra Ilieva vive e lavora in Italia in modo continuativo da dieci anni, che la stessa ha dichiarato alle autorità bulgare, il 14 marzo 2016, di essere residente in Italia e che, sulla sua carta d’identità rilasciata dalle autorità italiane, ella risultava residente ad Alba, provincia di Cuneo (Italia).

17 La sig.ra Ilieva contesta la competenza dei giudici bulgari a statuire sulla causa nel procedimento principale, ritenendo, in base all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012, che siano competenti i giudici italiani.

18 Il giudice del rinvio esprime dubbi al riguardo in quanto dispone soltanto di una sentenza pronunciata dalla Corte suprema bulgara nell’ambito di un divorzio e relativa a una causa di liquidazione di beni acquistati in costanza di matrimonio. Secondo tale sentenza, l’eccezione di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1215/2012 riguarda solo cause vertenti sul regime patrimoniale fra coniugi quale definito in taluni articoli del codice di famiglia, i quali non comprendono siffatte liquidazioni. Ne deriverebbe che queste ultime rientrano nell’ambito di applicazione di tale regolamento. Secondo detto giudice, se così fosse, i giudici italiani sarebbero competenti a statuire nel procedimento principale, conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, di detto regolamento. Per contro, se quest’ultimo non fosse applicabile, sarebbero competenti i giudici bulgari, in forza dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 2, del codice di diritto internazionale privato.

19 In tali circostanze, il Rayonen sad Varna (tribunale distrettuale di Varna, Bulgaria) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se un’azione relativa alla divisione, tra ex coniugi, di un bene mobile acquistato in costanza di matrimonio in regime di comunione dei beni rappresenti una controversia in materia di regime patrimoniale fra coniugi ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento [n. 1215/2012].

2) Se una controversia vertente sulla divisione di un bene mobile acquistato in costanza di matrimonio, ma registrato presso le autorità competenti a nome di soltanto uno degli ex coniugi, sia esclusa, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento [n. 1215/2012], dal campo di applicazione di quest’ultimo.

3) Quale giudice sia competente a giudicare una controversia tra ex coniugi in ordine alla proprietà di beni mobili acquistati in costanza di matrimonio civile, qualora i coniugi siano cittadini di uno Stato membro dell’Unione, ma nell’ambito del procedimento sia stato accertato che essi, nel momento in cui hanno contratto matrimonio, acquistato il bene, sciolto il matrimonio e presentato domanda di divisione dei beni dopo lo scioglimento del matrimonio, risiedevano in un altro Stato membro».

Sulle questioni pregiudiziali

20 Ai sensi dell’articolo 99 del suo regolamento di procedura, quando la risposta a una questione pregiudiziale può essere chiaramente desunta dalla giurisprudenza, la Corte, su proposta del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, può statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata.

21 Tale disposizione va applicata nella presente causa.

22 Con le sue tre questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1215/2012 debba essere interpretato nel senso che una controversia come quella di cui al procedimento principale, relativa alla liquidazione, in seguito alla pronuncia di una sentenza di divorzio, di un bene mobile acquistato in costanza di matrimonio da coniugi cittadini di uno Stato membro, ma residenti in un altro Stato membro, rientra nell’ambito di applicazione del regolamento n. 1215/2012 o se rientri nell’ambito dei regimi patrimoniali fra coniugi e quindi delle esclusioni previste da detto articolo 1, paragrafo 2, lettera a).

23 Al riguardo, giova ricordare che, poiché il regolamento n. 1215/2012 ha ormai sostituito la Convenzione di Bruxelles nei rapporti tra gli Stati membri, fatta eccezione per il Regno di Danimarca, l’interpretazione fornita dalla Corte con riferimento a tale Convenzione vale anche per detto regolamento, qualora le sue disposizioni e quelle della Convenzione di Bruxelles possano essere qualificate come «equivalenti». Come si evince dal considerando 34 del regolamento n. 1215/2012, deve essere garantita una continuità nell’interpretazione della Convenzione di Bruxelles e di detto regolamento (v., in tal senso, sentenza del 18 ottobre 2011, Realchemie Nederland, C 406/09, EU:C:2011:668, punto 38).

24 Per quanto riguarda l’ambito di applicazione del regolamento n. 1215/2012, si deve constatare che l’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), di tale regolamento coincide con l’articolo 1, secondo comma, punto 1, della Convenzione di Bruxelles e che queste due disposizioni sono redatte in termini analoghi.

25 Pertanto, occorre fare riferimento alla giurisprudenza della Corte relativa all’articolo 1, secondo comma, punto 1, della Convenzione di Bruxelles e più in particolare alla sentenza del 27 marzo 1979, de Cavel (143/78, EU:C:1979:83).

26 In tale sentenza la Corte ha esaminato se una controversia relativa a un provvedimento conservativo su alcuni beni, nell’ambito di un procedimento di divorzio, rientrasse nella Convenzione di Bruxelles, data la natura patrimoniale del provvedimento in questione.

27 La Corte ha rilevato che, data la specificità di determinate materie fra cui lo stato e la capacità delle persone fisiche, il regime patrimoniale fra coniugi, i testamenti e le successioni, le liti relative a dette materie sono state escluse dal campo d’applicazione della Convenzione di Bruxelles (sentenza del 27 marzo 1979, de Cavel, 143/78, EU:C:1979:83, punto 6).

28 La Corte ha dichiarato che la nozione di «regime patrimoniale fra coniugi» di cui all’articolo 1, secondo comma, punto 1, della Convenzione di Bruxelles comprende non solo il regime dei beni specificamente ed esclusivamente contemplato da determinate legislazioni nazionali in vista del matrimonio, ma pure tutti i rapporti patrimoniali che derivano direttamente dal vincolo coniugale o dallo scioglimento di questo (sentenza del 27 marzo 1979, de Cavel, 143/78, EU:C:1979:83, punto 7).

29 La Corte ha concluso che le liti vertenti sui beni dei coniugi in pendenza della causa di divorzio possono, a seconda dei casi, riguardare o essere strettamente connesse a: prima categoria, questioni relative allo stato delle persone; seconda categoria, rapporti giuridici patrimoniali fra coniugi derivanti direttamente dal vincolo coniugale o dallo scioglimento di questo; terza categoria, rapporti giuridici patrimoniali in atto fra essi, ma indipendenti dal matrimonio, e che solo le liti dell’ultima categoria rientrano nel campo d’applicazione della Convenzione di Bruxelles, mentre quelle relative alle due prime ne vanno escluse (sentenza del 27 marzo 1979, de Cavel, 143/78, EU:C:1979:83, punto 7).

30 Ne consegue che, per quanto attiene a una controversia tra ex coniugi relativa alla liquidazione di un bene mobile acquistato in costanza di matrimonio, dato che tale controversia riguarda i rapporti giuridici patrimoniali tra dette persone derivanti direttamente dallo scioglimento del matrimonio, siffatta controversia rientra non già nell’ambito di applicazione del regolamento n. 1215/2012, bensì nella seconda categoria menzionata al punto precedente.

31 Peraltro, occorre aggiungere che il regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU 2003, L 338, pag. 1), anche se riguarda, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), le materie civili relative al divorzio, si applica soltanto, come emerge dal considerando 8, allo scioglimento del vincolo matrimoniale, escluse questioni quali le cause del divorzio, gli effetti del matrimonio sui rapporti patrimoniali o altri provvedimenti accessori ed eventuali.

32 Si deve pertanto rispondere alle questioni sollevate dichiarando che l’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1215/2012 deve essere interpretato nel senso che una controversia come quella di cui al procedimento principale relativa alla liquidazione, in seguito alla pronuncia di una sentenza di divorzio, di un bene mobile acquistato in costanza di matrimonio da coniugi cittadini di uno Stato membro, ma residenti in un altro Stato membro, rientra non già nell’ambito di applicazione di tale regolamento, bensì nell’ambito dei regimi patrimoniali fra coniugi e, quindi, delle esclusioni previste da detto articolo 1, paragrafo 2, lettera a).

Sulle spese

33 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) dichiara:

L’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che una controversia come quella di cui al procedimento principale, relativa alla liquidazione, in seguito alla pronuncia di una sentenza di divorzio, di un bene mobile acquistato in costanza di matrimonio da coniugi cittadini di uno Stato membro, ma residenti in un altro Stato membro, rientra non già nell’ambito di applicazione di tale regolamento, bensì nell’ambito dei regimi patrimoniali fra coniugi e, quindi, delle esclusioni previste da detto articolo 1, paragrafo 2, lettera a).