Diritto Bancario e Finanziario
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2007 - pubb. 09/02/2010
Conto corrente bancario, prescrizione dell’indebito, natura della commissione di massimo scoperto e decorrenza delle valute
Tribunale Brescia, 18 Gennaio 2010. Est. Lucia Cannella.
Interessi – Nullità della clausola che prevede la capitalizzazione trimestrale – Inserzione automatica di clausole con diversa capitalizzazione – Pattuizione tra le parti – Necessità.
Previsione di interessi “uso piazza” – Nullità – Applicazione dell’interesse legale.
Conto corrente bancario – Natura unitaria – Ripetizione indebito – Termine decennale – Prescrizione – Decorrenza.
Commissione di massimo scoperto – Natura di interesse – Presenza di apertura di credito – Distinzione.
Valute – Determinazione – Decorrenza – Riferimento ai criteri usualmente praticati sulla piazza – Indeterminatezza – Nullità.
Affermata la nullità della clausola regolante la capitalizzazione trimestrale degli interessi, non è possibile, in mancanza di valida pattuizione tra le parti, inserire automaticamente clausole che prevedano una capitalizzazione di diversa periodicità. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
In caso di nullità della clausola che prevede l’applicazione del tasso di interesse “uso piazza”, si farà luogo alla applicazione dell’interesse legale, in quanto la non debenza di alcun interesse è prevista solo dall’art. 1815 codice civile per il caso di interessi usurari. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
In considerazione della natura unitaria del conto corrente bancario, il dies a quo del termine decennale di prescrizione dell’azione di ripetizione delle somme non dovute dal correntista decorre dalla chiusura del conto. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
La commissione di massimo scoperto assume natura di interesse nel caso in cui il conto non sia abbinato ad una apertura di credito, in presenza della quale detta commissione assume invece natura di accessorio, che si aggiunge agli interessi passivi e ripete dai medesimi la natura; in questa seconda ipotesi, potrà essere dichiarata la nullità della clausola che la determina ove faccia riferimento in modo generico alle condizioni usualmente praticate sul mercato. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Deve ritenersi nulla, per indeterminatezza, la clausola che, quanto alla decorrenza delle valute, faccia riferimento ai criteri usualmente praticati sulla piazza dalle aziende di credito. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell'Avv. Antonio Tanza
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