Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 20013 - pubb. 23/06/2018
Regolamento n. 1215 del 2012 e domande riconvenzionali
Corte Giustizia UE, 31 Maggio 2018. Est. Safjan.
Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Competenza giurisdizionale – Competenze speciali – Articolo 8, punto 3 – Domanda riconvenzionale derivante o non derivante dal contratto o dal fatto su cui si fonda la domanda principale
L’articolo 8, punto 3, del regolamento (UE) n. 1215/2012 deve essere interpretato nel senso che esso si applica, in via non esclusiva, nell’ambito di una situazione in cui un’autorità giurisdizionale competente a conoscere di un’asserita violazione dei diritti della personalità del ricorrente per il motivo che sono state effettuate foto e riprese video a sua insaputa, è adita in via riconvenzionale da parte del convenuto con una domanda di risarcimento del danno a titolo di responsabilità del ricorrente per illeciti civili dolosi o colposi, segnatamente per i limiti posti alla sua creazione intellettuale oggetto della domanda principale, qualora l’esame della domanda riconvenzionale richieda la valutazione da parte della suddetta autorità giurisdizionale della liceità dei fatti posti dal ricorrente a fondamento delle sue pretese. (È proprio in un intento di buona amministrazione della giustizia che il foro speciale in materia di domanda riconvenzionale consente alle parti di ottenere una pronuncia, nell’ambito dello stesso procedimento e dinanzi allo stesso giudice, su tutte le loro pretese reciproche che abbiano un’origine comune. In tal modo si evitano procedimenti superflui e molteplici. Conformemente a tale obiettivo, in una situazione in cui un giudice è investito di una o più pretese fatte valere in via riconvenzionale, spetta al medesimo valutare in che misura tali pretese presentino un’origine comune con la domanda principale, di modo che esse rientrino nell’ambito di applicazione dell’articolo 8, punto 3, del regolamento n. 1215/2012). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Nella causa C 306/17,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Tatabányai Törvényszék (Corte di Tatabánya, Ungheria), con decisione del 17 maggio 2017, pervenuta in cancelleria il 26 maggio 2017, nel procedimento
Éva Nothartová
contro
Sámson József Boldizsár,
LA CORTE (Ottava Sezione),
composta da J. Malenovský, presidente di sezione, M. Safjan (relatore) e D. Šváby, giudici,
avvocato generale: H. Saugmandsgaard Øe
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
– per il governo portoghese, da L. Inez Fernandes, M. Figueiredo e P. Lacerda, in qualità di agenti;
– per la Commissione europea, da K. Talabér-Ritz e M. Heller, in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 8, punto 3, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2012, L 351, pag. 1).
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la sig.ra Éva Nothartová e il sig. Sámson József Boldizsár, relativamente a un’asserita violazione dei diritti della personalità in materia di immagine e fonogrammi della sig.ra Nothartová, in relazione alla quale il sig. Boldizsár ha presentato una domanda riconvenzionale.
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
3 Dal considerando 4 del regolamento n. 1215/2012 risulta che quest’ultimo è diretto, nell’interesse del buon funzionamento del mercato interno, a introdurre «disposizioni che consentano di unificare le norme sui conflitti di competenza in materia civile e commerciale e di garantire che le decisioni emesse in uno Stato membro siano riconosciute ed eseguite in modo rapido e semplice».
4 I considerando 15 e 16 di tale regolamento così recitano:
«(15) È opportuno che le norme sulla competenza presentino un alto grado di prevedibilità e si basino sul principio generale della competenza dell’autorità giurisdizionale del domicilio del convenuto. Tale principio dovrebbe valere in ogni ipotesi, salvo in alcuni casi rigorosamente determinati, nei quali la materia del contendere o l’autonomia delle parti giustifichi un diverso criterio di collegamento. Per le persone giuridiche il domicilio deve essere definito autonomamente, in modo da aumentare la trasparenza delle norme comuni ed evitare i conflitti di competenza.
(16) Il criterio del foro del domicilio del convenuto dovrebbe essere completato attraverso la previsione di fori alternativi, basati sul collegamento stretto tra l’autorità giurisdizionale e la controversia, ovvero al fine di agevolare la buona amministrazione della giustizia. L’esistenza di un collegamento stretto dovrebbe garantire la certezza del diritto ed evitare la possibilità che il convenuto sia citato davanti a un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro che non sia per questi ragionevolmente prevedibile. Tale aspetto è importante soprattutto nelle controversie in materia di obbligazioni extracontrattuali derivanti da violazioni della privacy e dei diritti della personalità, compresa la diffamazione».
5 Le norme sulla competenza sono contenute nel capo II del suddetto regolamento.
6 L’articolo 4, paragrafo 1, compreso nella sezione 1, intitolata «Disposizioni generali», del capo II del medesimo regolamento prevede quanto segue:
«A norma del presente regolamento, le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro cittadinanza, davanti alle autorità giurisdizionali di tale Stato membro».
7 L’articolo 5, contenuto nella suddetta sezione 1 del regolamento n. 1215/2012, al paragrafo 1 dispone quanto segue:
«Le persone domiciliate nel territorio di uno Stato membro possono essere convenute davanti alle autorità giurisdizionali di un altro Stato membro solo ai sensi delle norme di cui alle sezioni da 2 a 7 del presente capo».
8 L’articolo 7 del suddetto regolamento, contenuto nella sezione 2, intitolata «Competenze speciali», del capo II, prevede, al punto 2, quanto segue:
«Una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro:
(...)
2) in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti all’autorità giurisdizionale del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire».
9 Ai sensi dell’articolo 8, punto 3, del suddetto regolamento, collocato anch’esso in detta sezione 2, «[u]na persona domiciliata in uno Stato membro può inoltre essere convenuta (...) qualora si tratti di una domanda riconvenzionale derivante dal contratto o dal fatto su cui si fonda la domanda principale, davanti all’autorità giurisdizionale presso la quale è stata proposta la domanda principale».
Diritto ungherese
10 L’articolo 147, paragrafo 1, della polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (legge n. III del 1952, che istituisce il codice di procedura civile) dispone quanto segue:
«Fino alla conclusione dell’udienza che precede la pronuncia della sentenza di primo grado, il convenuto potrà formulare una domanda riconvenzionale nei confronti del ricorrente, sempreché il diritto che si intende esercitare con detta domanda tragga origine dal medesimo rapporto giuridico su cui si fonda la domanda principale del ricorrente o vi si colleghi, oppure qualora sia possibile effettuare una compensazione tra la pretesa oggetto della domanda riconvenzionale e quella indicata nella domanda principale del ricorrente (...)».
Procedimento principale e questione pregiudiziale
11 Conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012, la sig.ra Nothartová, cittadina slovacca domiciliata in Slovacchia, ha presentato dinanzi al giudice del rinvio, la Tatabányai Törvényszék (Corte di Tatabánya, Ungheria), un ricorso nei confronti del sig. Boldizsár, cittadino ungherese domiciliato in Ungheria, volto a far accertare una violazione dei suoi diritti della personalità in materia di immagine e fonogrammi. La ricorrente nel procedimento principale sostiene che il sig. Boldizsár ha effettuato foto e riprese video a sua insaputa, successivamente inserite, segnatamente, dallo stesso in video diffusi su Internet, in particolare sul sito YouTube.
12 Dinanzi al giudice del rinvio, il convenuto nel procedimento principale ha presentato una domanda riconvenzionale di risarcimento del danno sulla base dei rilievi secondo cui, in primo luogo, la domanda principale avrebbe l’effetto di ostacolare la diffusione delle sue creazioni intellettuali sul sito YouTube, in secondo luogo, la ricorrente nel procedimento principale lo avrebbe erroneamente indicato con il nome di suo padre, violando il suo diritto al nome e il diritto al rispetto della memoria delle persone estinte, in terzo luogo, la ricorrente nel procedimento principale avrebbe menzionato il numero di immatricolazione della sua automobile, violando i «diritti attinenti all’identità dell’autoveicolo».
13 Secondo il giudice del rinvio, la domanda riconvenzionale presentata dal convenuto nel procedimento principale non deriva dal fatto su cui si fonda la domanda principale, ai sensi dell’articolo 8, punto 3, del regolamento n. 1215/2012.
14 Di conseguenza, il giudice del rinvio osserva che, nel caso in cui l’articolo 8, punto 3, del regolamento n. 1215/2012 costituisse la sola disposizione applicabile alle domande riconvenzionali, esso non sarebbe competente a conoscere della domanda riconvenzionale presentata dal convenuto nel procedimento principale in quanto quest’ultima non deriva dal fatto su cui si fonda la domanda principale.
15 Se, invece, l’articolo 8, punto 3, del regolamento n. 1215/2012 si riferisse unicamente alle domande riconvenzionali che derivano dal contratto o dal fatto su cui si fonda la domanda principale, il giudice del rinvio si considererebbe cionondimeno competente, in forza dell’articolo 7, punto 2, di tale regolamento, a statuire sulla domanda riconvenzionale presentata dal convenuto nel procedimento principale.
16 In tale contesto, la Tatabányai Törvényszék (Corte di Tatabánya) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se, nel caso di una domanda riconvenzionale derivante da un fatto o da un contratto diversi da quelli su cui si fonda la domanda principale, al fine di determinare la competenza giurisdizionale a conoscere della domanda riconvenzionale,
a) sia applicabile unicamente l’articolo 8, [punto 3], del regolamento [n. 1215/2012], giacché soltanto tale disposizione verte sulle domande riconvenzionali, oppure se
b) l’articolo 8, [punto 3], del regolamento [n. 1215/2012] si riferisca unicamente a una domanda riconvenzionale derivante dal fatto o dal contratto su cui si fonda la domanda principale, cosicché non risulta applicabile a una domanda riconvenzionale non derivante dal fatto o dal contratto summenzionati e, per tale motivo, in forza di altre norme in materia di competenza del regolamento in questione, occorra stabilire che l’autorità giurisdizionale competente a conoscere della domanda principale è altresì competente a conoscere della domanda riconvenzionale».
Sulla questione pregiudiziale
17 Con la sua questione formulata in due parti, che è opportuno esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 8, punto 3, del regolamento n. 1215/2012 debba essere interpretato nel senso che esso si applica, esclusa qualsiasi altra norma in materia di competenza speciale prevista dal suddetto regolamento, in una situazione in cui l’autorità giurisdizionale competente a conoscere di un’asserita violazione dei diritti della personalità del ricorrente, per il motivo che a sua insaputa sono state effettuate foto e riprese dal convenuto, è adita da quest’ultimo con una domanda riconvenzionale di risarcimento del danno a titolo di responsabilità del ricorrente per illeciti civili dolosi o colposi, a causa, segnatamente, dei limiti posti alla sua creazione intellettuale oggetto della domanda principale.
18 In via preliminare, occorre ricordare che, nei limiti in cui l’articolo 7, punto 2, e l’articolo 8, punto 3, del regolamento n. 1215/2012 riproducono, in sostanza, il tenore letterale, rispettivamente, dell’articolo 5, punto 3, e dell’articolo 6, punto 3, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1), l’interpretazione fornita dalla Corte quanto alle disposizioni di quest’ultimo regolamento e, ancor prima, della convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299, pag. 32), come modificata dalle successive convenzioni relative all’adesione dei nuovi Stati membri a tale convenzione, continua a essere valida per le corrispondenti disposizioni del regolamento n. 1215/2012 (v., per analogia, sentenze del 15 giugno 2017, Kareda, C 249/16, EU:C:2017:472, punto 27; e del 17 ottobre 2017, Bolagsupplysningen Ilsjan, C 194/16, EU:C:2017:766, punto 24, e del 31 gennaio 2018, Hofsoe, C 106/17, EU:C:2018:50, punto 36).
19 A sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012, le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute davanti alle autorità giurisdizionali di tale Stato membro. L’articolo 5, paragrafo 1, di detto regolamento stabilisce le deroghe, enunciate alle sezioni da 2 a 7 del capo II del medesimo regolamento, a tale norma di competenza generale.
20 A tal proposito, dal considerando 16 del regolamento n. 1215/2012 emerge che il criterio del foro del domicilio del convenuto è completato attraverso la previsione di fori alternativi, basati sul collegamento stretto tra l’autorità giurisdizionale e la controversia, ovvero al fine di agevolare la buona amministrazione della giustizia.
21 Pertanto, affinché non siano adottate decisioni giudiziarie contraddittorie, l’articolo 8, punto 3, del regolamento n. 1215/2012 consente al convenuto di presentare una domanda riconvenzionale derivante dal contratto o dal fatto su cui si fonda la domanda principale dinanzi all’autorità giurisdizionale presso la quale è stata proposta la domanda principale.
22 È proprio in un intento di buona amministrazione della giustizia che il foro speciale in materia di domanda riconvenzionale consente alle parti di ottenere una pronuncia, nell’ambito dello stesso procedimento e dinanzi allo stesso giudice, su tutte le loro pretese reciproche che abbiano un’origine comune. In tal modo si evitano procedimenti superflui e molteplici (sentenza del 12 ottobre 2016, Kostanjevec, C 185/15, EU:C:2016:763, punto 37).
23 Conformemente a tale obiettivo, in una situazione in cui un giudice è investito di una o più pretese fatte valere in via riconvenzionale, spetta al medesimo valutare in che misura tali pretese presentino un’origine comune con la domanda principale, di modo che esse rientrino nell’ambito di applicazione dell’articolo 8, punto 3, del regolamento n. 1215/2012.
24 A tal fine, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, il suddetto giudice dovrà, in particolare, verificare se l’esame della domanda riconvenzionale, volta a ottenere il risarcimento dei danni per il motivo che la ricorrente nel procedimento principale porrebbe limiti alla creazione intellettuale del convenuto nel medesimo procedimento, non richieda che lo stesso valuti la liceità dei fatti posti dalla ricorrente nel procedimento principale a fondamento delle sue pretese, dal momento che la creazione intellettuale – il cui utilizzo, ad avviso del convenuto nel procedimento principale, è oggetto di turbativa – è la stessa che, secondo la ricorrente nel procedimento principale, è alla base della violazione del suo diritto all’immagine.
25 Se è necessario effettuare una valutazione del genere, l’articolo 8, punto 3, del regolamento n. 1215/2012 deve essere interpretato nel senso che esso attribuisce a tale giudice la competenza a statuire sulla domanda riconvenzionale presentata dal convenuto nel procedimento principale.
26 Ciò posto, occorre osservare che la competenza speciale di cui all’articolo 8, punto 3, del regolamento n. 1215/2012 non esclude le altre norme in materia di competenza stabilite da tale regolamento. Essa è facoltativa non soltanto rispetto alla norma in materia di competenza generale posta dall’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di cui trattasi, applicato nel procedimento principale, bensì anche rispetto alle altre norme in materia di competenza speciale previste dal medesimo regolamento.
27 Come illustrato dalla Commissione europea nelle sue osservazioni scritte, infatti, la natura non esclusiva e facoltativa delle norme in materia di competenza speciale non deriva unicamente dagli obiettivi e dall’impianto del regolamento n. 1215/2012, bensì anche dallo stesso tenore letterale dell’articolo 8, punto 3, del medesimo, il quale precisa che una persona «può inoltre» essere convenuta – e non che deve esserlo esclusivamente – ai sensi di tale disposizione.
28 Inoltre, da costante giurisprudenza inerente alla convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, come modificata dal regolamento n. 44/2001, parimenti pertinente nell’ambito del regolamento n. 1215/2012, risulta che il regolamento n. 1215/2012 non ha l’obiettivo di unificare le norme di diritto processuale degli Stati membri, bensì di ripartire le competenze giurisdizionali ai fini della soluzione delle controversie in materia civile e commerciale nell’ambito delle relazioni tra tali Stati e di facilitare l’esecuzione delle decisioni giudiziarie (sentenza del 17 novembre 2011, Hypoteèní banka, C 327/10, EU:C:2011:745, punto 37). Orbene, atteso che tale regolamento non determina le condizioni in cui un giudice, dopo aver stabilito la sua competenza internazionale in forza di detto regolamento, può o deve esaminare congiuntamente più domande tra le stesse parti, tali condizioni rientrano, in linea di principio, nell’autonomia procedurale degli Stati membri (v., per analogia, sentenza del 15 marzo 2012, G, C 292/10, EU:C:2012:142, punto 45).
29 Alla luce di quanto precede, occorre rispondere alla questione posta dichiarando che l’articolo 8, punto 3, del regolamento n. 1215/2012 deve essere interpretato nel senso che esso si applica, in via non esclusiva, nell’ambito di una situazione in cui un’autorità giurisdizionale competente a conoscere di un’asserita violazione dei diritti della personalità del ricorrente per il motivo che sono state effettuate foto e riprese video a sua insaputa, è adita in via riconvenzionale da parte del convenuto con una domanda di risarcimento del danno a titolo di responsabilità del ricorrente per illeciti civili dolosi o colposi, segnatamente per i limiti posti alla sua creazione intellettuale oggetto della domanda principale, qualora l’esame della domanda riconvenzionale richieda la valutazione da parte della suddetta autorità giurisdizionale della liceità dei fatti posti dal ricorrente a fondamento delle sue pretese.
Sulle spese
30 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) dichiara:
L’articolo 8, punto 3, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che esso si applica, in via non esclusiva, nell’ambito di una situazione in cui un’autorità giurisdizionale competente a conoscere di un’asserita violazione dei diritti della personalità del ricorrente per il motivo che sono state effettuate foto e riprese video a sua insaputa, è adita in via riconvenzionale da parte del convenuto con una domanda di risarcimento del danno a titolo di responsabilità del ricorrente per illeciti civili dolosi o colposi, segnatamente per i limiti posti alla sua creazione intellettuale oggetto della domanda principale, qualora l’esame della domanda riconvenzionale richieda la valutazione da parte della suddetta autorità giurisdizionale della liceità dei fatti posti dal ricorrente a fondamento delle sue pretese.