Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19958 - pubb. 15/06/2018

La falsa attestazione del credito bancario nella certificazione ex art.50 T.U.B.

Tribunale Padova, 15 Dicembre 2017. Est. Bertola.


Contratti bancari – Conto corrente – Azione monitoria promossa dalla banca contro il cliente – Prova del credito – Saldaconto – Certificato ex art.50 T.U.B. – Querela di falso – Ammissibilità – Casi



Se si vuole contestare la veridicità dell’attestazione apposta dal funzionario in riferimento al credito della banca per come risultante dagli estratti conto ed azionato in via monitoria ottenere il risultato di privare quel certificato del valore di prova privilegiata affinché non possa essere più utilizzato per ottenere un decreto ingiuntivo.

Se però si contesta solo che gli importi risultanti dagli estratti conto sarebbero errati perché la somma esposta sarebbe la conseguenza di interessi commissioni e spese non dovute o non dovute nella misura richiesta, tale contestazione non può essere fatta valere con lo strumento processuale della querela di falso, poiché attiene all’esatto ammontare del credito e non alla falsità della certificazione del credito, in quanto la “verità” che predica l’art. 50 T.U.B. è limitata alla corrispondenza tra il saldo contabile risultante dall’estratto conto ed il certificato sottoscritto dal funzionario.

Se invece si contesta che il funzionario o l’istituto abbiano falsificato le scritture contabili dei rapporti di conto corrente o che la certificazione faccia riferimento a rapporti intercorsi con soggetti diversi da quelli per cui è causa o ancora che il certificato riporti un valore non conforme alle risultanze delle scritture contabili del rapporto, si può ancora utilizzare la querela di falso. (Gianni Frescura) (riproduzione riservata)


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