Diritto della Famiglia e dei Minori
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19800 - pubb. 30/05/2018
Indipendentemente dalla convivenza, la nuova famiglia di fatto dell’ex coniuge fa cessare il diritto al mantenimento
Tribunale Como, 12 Aprile 2018. Est. Donatella Montanari.
Separazione e divorzio – Nuovo stabile legame affettivo da parte del coniuge separato – In assenza di coabitazione – Costituzione di famiglia di fatto – Sussiste – Cessazione del diritto al mantenimento da parte dell’altro coniuge – Affermazione
La costituzione di un nucleo familiare di fatto non è esclusa per il sol fatto che i due partners abbiano liberamente optato per soprassedere dal’instaurazione di una stabile convivenza. Ciò ben può avvenire per le coppie coniugate, quindi anche quelle non coniugate epperò legate affettivamente possono essere intese come nucleo familiare di fatto anche in difetto di stabile coabitazione, ove il loro legame integri una comunione di vita interpersonale.
Tale condizione personale da parte del coniuge separato osta al persistere del diritto al mantenimento da parte dell’altro coniuge, posto che la formazione di una famiglia di fatto costituisce espressione di una scelta di vita esistenziale e consapevole, rescindendo ogni collegamento con il tenore e il modello di vita legati al coniugio e quindi escludendo la solidarietà post-matrimoniale dell’altro coniuge.
[Nella fattispecie, la moglie separata e assegnataria di assegno di mantenimento a carico del marito, pur negando di convivere col nuovo compagno aveva avuto un figlio da costui e lo frequentava regolarmente ricevendo anche contribuzione per il fabbisogno del bambino. La sua condizione di non autosufficienza economica derivava inoltre proprio dalla recente maternità, quindi da presupposti fattuali diversi da quelli posti a base degli accordi di separazione; motivo per cui il Tribunale ha ritenuto che le conseguenze economiche di tale nuova condizione non dovessero ricadere sull’ex coniuge, ad essa estraneo.] (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
Il Presidente,
a scioglimento della riserva che precede,
viste le istanze delle parti, letti gli atti del procedimento,
considerato che vi è contrasto fra i coniugi divorziandi circa il contributo di mantenimento richiesto dalla resistente per sé e per i figli maggiorenni con lei conviventi; osservato che:
nella presente fase processuale, quindi in sede di provvedimenti provvisori, il contributo invocato dalla resistente per sé stessa va considerato come persistente effetto dello status di separazione, ovvero non soggetto alla disciplina dello assegno divorzile, di cui all’art. 5 6°co L 898/70, il quale sorge solo con la sentenza di divorzio, soggetto a specifici presupposti circa l’an ed il quantum debeatur, il cui accertamento esula dalla presente indagine;
considerate le capacità reddituali delle parti siccome documentate in atti, le rispettive situazioni abitative, considerati gli accordi intervenuti in sede di negoziazione assistita circa l’assetto economico familiare ed il mantenimento di moglie e figli, rilevasi che allo stato, fatti salvi approfondimenti nella fase istruttoria, non si ravvisano significative modificazioni circa i presupposti fattuali di tali pattuizioni, relativamente ai figli, alla luce di quanto dichiarato dallo stesso padre e ricorrente;
invece, quanto alla sfera della moglie, la stessa dopo la separazione ha intrapreso una relazione sentimentale da cui è nato un figlio; pur negando di convivere more uxorio con il suo attuale compagno e padre del bambino, pur tuttavia a suo dire lo frequenta regolarmente presso la residenza dell’uno o dell’altro (almeno due giorni alla settimana con pernottamento ), evidentemente per coltivare la relazione affettiva, e non soltanto per consentire al padre del bambino di esercitare il diritto di visita (questione che si porrebbe solo ove la relazione affettiva fosse cessata), ricevendo anche contribuzione per il fabbrisogno del bambino sotto forma di mantenimento diretto;
tale nuova condizione personale della resistente, nonostante il persistente status di separazione, osta al persistere del diritto al mantenimento nei confronti dell’altro coniuge, benché non si accompagni ad una stabile convivenza con il nuovo partner, posto che la formazione di una famiglia di fatto costituisce espressione di una scelta di vita esistenziale e consapevole, con assunzione del rischio della cessazione del rapporto, rescindendo ogni collegamento con il tenore ed il modello di vita legati al coniugio e quindi escludendo la solidarietà post-matrimoniale dell’altro coniuge (cfr. Cass. 6855/15);
osservato la costituzione del nucleo familiare di fatto non è esclusa per il sol fatto che i due partners abbiano liberamente optato per soprassedere, al momento, dalla instaurazione di una stabile convivenza, il che del resto ben può avvenire anche per le coppie coniugate;
anche in costanza di matrimonio, infatti, il dovere di coabitazione può essere derogato, per accordo tra i coniugi, nel superiore interesse della famiglia, per ragioni di lavoro, studio ecc.. sì da non escludere la comunione di vita interpersonale (cfr. Cass. 19439/11, 17537/03), e quindi non si vede perché non possa essere esercitabile detta facoltà anche da parte delle coppie non coniugate, unite affettivamente, e legate anche da reciproci diritti e doveri nei confronti della prole, le quali quindi ben possono essere intese come nucleo familiare di fatto, o modello familiare atipico, anche in difetto di stabile coabitazione, ove il loro legame integri una comunione di vita interpersonale;
aggiungasi, in punto di fatto, che la attuale non autosufficienza economica della moglie si pone evidentemente in stretta connessione con la sua recente maternità, ovvero con la gravidanza e le necessità di cura dell’ultimo nato (di appena cinque mesi, mentre i due figli dei divorziandi sono entrambi maggiorenni) , vicende che per ovvi motivi condizionano lo inserimento lavorativo di persone prive di specifiche qualifiche, quindi si fonda su presupposti fattuali ben diversi da quelli posti a base degli accordi separativi; ne discende, per il principio di auto-responsabilità, che le conseguenze economiche di tale personale e nuova condizione (cui l’altro coniuge è estraneo) non debbano ricadere su quest’ultimo
PQM
Revoca il contributo di mantenimento per la moglie;
conferma nel resto condizioni di separazione vigenti, ;
rimette le parti per la trattazione della causa all’udienza del 11-7-2018 ore 10 innanzi al G.I. dott.
ssa Montanari concedendo alla parte ricorrente termine sino al 1-6-2018 per il deposito di memoria integrativa avente il contenuto di cui all’art.163 3°co n°n 2, 3, 4, 5,6 cpc ed alla parte convenuta termine sino a 10 gg. prima dell’udienza di cui sopra per la costituzione in giudizio e la proposizione delle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio, con l’avvertimento che la costituzione oltre il predetto termine implica le decadenze di cui all’art.167 1° e 2°co cpc .
Si comunichi.
Como, 12-4-2018
Il Presidente delegato dott.ssa Donatella Montanari