Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19728 - pubb. 22/05/2018

Trattamento del contratto di leasing nel fallimento: l'art. 72-quater non è applicabile alle procedure aperte successivamente alla sua entrata in vigore

Cassazione civile, sez. I, 19 Febbraio 2018, n. 3945. Est. Dolmetta.


Fallimento - Accertamento del passivo - Opposizione allo stato passivo - Contratto di leasing - Fallimento pendente al 16 luglio 2006 - Distinzione tra leasing di godimento e traslativo - Conseguenze in ordine all'applicazione dell'art. 1526 c.c. - Art. 72-quater l.fall. -  Applicabilità - Esclusione



In tema di verifica dello stato passivo nei fallimenti pendenti alla data del 16 luglio 2006, nel caso di contratto di "leasing" occorre sempre distinguere a seconda che si tratti di "leasing" finanziario o traslativo, solo per quest'ultimo potendosi utilizzare, in via analogica, l’art. 1526 c.c., mentre non può invocarsi l’art. 72 quater l.fall., come introdotto dal d.lgs. n. 5 del 2006, trattandosi di norma espressamente applicabile soltanto nelle procedure concorsuali aperte successivamente alla predetta data. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato



 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria - Presidente -

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria - Consigliere -

Dott. CRISTIANO Magda - Consigliere -

Dott. TERRUSI Francesco - Consigliere -

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Svolgimento del processo e motivi della decisione

1.- La S.p.A. ICCREA Banca Impresa ricorre per cassazione nei confronti del Fallimento (*) s.n.c., esponendo 9 motivi avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Milano del 20 giugno 2011, che ha confermato la sostanza di quella emessa in primo grado dal Tribunale di Monza, n. 1887/2007.

Con tale pronuncia, la Corte territoriale ha rigettato - con riferimento all'esecuzione di contratti di leasing, a suo tempo intercorsi tra la Banca e la Società in bonis e in prosieguo di tempo sciolti l'impugnazione formulata dalla prima contro la statuizione del Tribunale che la aveva condannata al pagamento di una somma nei confronti del Fallimento.

La Corte è giunta a tale determinazione rilevando, in via segnata, che nella fattispecie trova applicazione la disciplina stabilita dalla norma dell'art. 1526 cod. civ. e che, nel concreto, dovendosi tenere conto delle rispettive ragioni di credito e di debito (diritto alla restituzione delle somme pagate ed equo compenso), il credito del Fallimento risultava superiore a quello della Banca.

Nei confronti del ricorso resiste il Fallimento che ha depositato apposito controricorso.

La ricorrente Banca ha depositato, altresì, memoria ai sensi della norma dell'art. 380 bis cod. proc. civ..

2.- I motivi svolti dal ricorso risultano intestati nei termini qui di seguito riprodotti.

Il primo motivo (ricorso, p. 17 ss.) richiama "violazione e falsa applicazione dell'art. 132 cod. proc. civ.".

Il secondo motivo (p. 21 ss.) richiama "error in procedendo ex art. 360, n. 4, mancata considerazione della ordinanza come sentenza omessa pronuncia sull'espresso motivo di gravame".

li terzo motivo (p. 24 s.) richiama "violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 cod. civ. - giudicato interno e giudicato esterno dell'ordinanza dell'8.3.2006 - obbligo dello stesso giudice di conformarsi al suo dettato".

Il quarto motivo (p. 25 ss.) richiama "error in procedendo ex art. 360 c.p.c., n. 4 - decisione ultra petita".

Il quinto motivo (p. 27) richiama "violazione e falsa applicazione dell'art. 346 cod. proc. civ.".

Il sesto motivo (p. 27 ss.) richiama "violazione e falsa applicazione di legge ex art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione all'art. 1322 cod. civ. - art. 12 preleggi e artt. 1362 e 1363 cod. civ. e agli artt. 72 e 72 quater legge fall.".

Il settimo motivo (p. 37 ss.) richiama "ancora violazione e falsa applicazione di legge ex art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione agli artt. 72 e 72 quater legge fall.".

L'ottavo motivo (p. 45 ss.) richiama "omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia ex art. 360 c.p.c., n. 5".

Il nono motivo (p. 49 s.) richiama anch'esso "omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia ex art. 360 c.p.c., n. 5".

3.- I primi cinque motivi di ricorso (dal numero 1 al numero 5 compresi) gravitano tutti attorno a un'ordinanza pronunciata dal Tribunale di Monza in data 8 marzo 2006 (il testo completo del provvedimento è riportato dal controricorso, p. 19 ss.).

Nell'avviso della ricorrente Banca, tale provvedimento possiede "contenuto di sentenza" e, "in quanto mai impugnata", ha prodotto le "conseguenze del giudicato". Sulla base di tale assunto, il ricorso viene a censurare la sentenza della Corte milanese, là dove questa rileva: "risulta superato il primo motivo di appello, nel quale la banca appellante deduce che l'ordinanza del Tribunale di Monza in data 8 marzo 2006 avrebbe valore di sentenza non definitiva, con formazione del giudicato interno e inammissibile contraddittorietà tra tale pronuncia e la sentenza oggi impugnata. Invero, ammesso e non concesso che la suddetta ordinanza avesse un contenuto decisorio, sia tale provvedimento che la successiva sentenza "definitiva" si fondano su una impostazione giuridica delle controversie non condivisa dal collegio per la ragioni sopra svolte".

In particolare, il primo motivo di ricorso - che, si è detto, denuncia il vizio di cui all'art. 360, n. 3 - afferma che la Corte di Appello "omette di dare valenza, o meglio sfugge consapevolmente dall'obbligo di dare valenza, al provvedimento dell'8.3.2006 e ne trae conseguenze assolutamente incongrue, illogiche e illegittime"; la Corte "ha errato nell'avere ritenuto che quel provvedimento non avesse forza di sentenza a quindi di giudicato, decidendo in maniera sostanzialmente opposta a quanto stabilito" lì.

Il secondo motivo - che fa riferimento al vizio di cui all'art. 360, n. 4 - lamenta, in via sostanzialmente alternativa, che la Corte abbia "letteralmente omesso di rispondere al primo motivo di gravame, laddove la banca aveva espressamente indicato... che l'ordinanza dell'8.3.2006 avesse contenuti decisori tali da condizionare il resto del giudizio con particolare riguardo alla successiva contraddittoria sentenza dello stesso Tribunale".

Il terzo, quarto e quinto motivo sono sostanzialmente consecutivi ai primi due. Nel senso che gli stessi - assunta come presupposta la natura decisoria del provvedimento del Tribunale di Monza - rilevano che la decisione della Corte di Appello ha violato la normativa di legge sul giudicato, posto che "mai il Fallimento resistente ha provveduto a impugnare" l'ordinanza (terzo motivo); è comunque andata "oltre i propri poteri", perchè di fatto "ha deciso rimuovendo il provvedimento decisorio" di cui alla ridetta ordinanza (quarto motivo); in ogni caso ha proceduto a una non più consentita "riqualificazione della domanda" (quinto motivo).

4.- Il primo motivo e il secondo motivo di ricorso non possono essere accolti.

In proposito, giova qui riportare parte sostantiva della motivazione svolta dalla sentenza di Cass. 19 dicembre 2014, n. 27127, che ha riguardo a una fattispecie del tutto analoga a quella qui in concreto esame. Non meno prossimo risulta, d'altro canto, il caso considerato dalla pronuncia di Cass., 20 dicembre 2005, n. 28233, che erroneamente la ricorrente richiama a sostegno della propria tesi, tale decisione costituendo in realtà la base oggettiva (ed esplicita) del percorso motivazionale seguito dal più recente arresto di questa Corte.

Rileva dunque la sentenza di Cass. n. 27127/2014 che - "al fine di stabilire se un determinato provvedimento abbia carattere di sentenza ovvero di ordinanza, e sia, quindi, soggetto o meno ai mezzi di impugnazione previsti per le sentenze, è necessario avere riguardo non già alla forma esteriore e alla denominazione adottata dal giudice che lo ha pronunciato, bensì al contenuto sostanziale del provvedimento stesso e, conseguentemente, all'effetto giuridico che esso è destinato a produrre".

"Costituiscono sentenze - soggette agli ordinari mezzi di impugnazione e suscettibili, in mancanza, di passare in giudicato - i provvedimenti che, ai sensi dell'art. 279 cod. proc. civ., contengono una statuizione di natura decisoria (sulla giurisdizione, sulla competenza, ovvero su questioni pregiudiziali del processo o preliminari di merito), anche quando non definiscono il giudizio (Cass. 20 dicembre 2005, n. 28233; Cass. 22 novembre 2003, n. 17780; Cass. 23 maggio 2003, n. 8190)".

"Nel caso di specie, la causa, già trattenuta in decisione, è stata rimessa in istruttoria ai fini dell'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio, con provvedimento del seguente tenore: "il G.U., provvedendo fuori udienza, - rilevato che l'attore ... ha chiesto la divisione dell'immobile di cui è causa mentre i convenuti... hanno chiesto il rigetto di tale domanda assumendo che la divisione sarebbe impedita da patti parasociali tuttora in vigore ira le parti; - ritenuto che tale eccezione sia infondata sulla base della documentazione prodotta dalle parti, come verrà meglio motivato in sentenza; - ritenuto che quindi possa procedersi allo scioglimento della comunione; - ritenuto che al fine di attuare la divisione sia opportuno l'espletamento di ctu...P.Q.M... rimette la causa in istruttoria. Dispone procedersi a ctu... "".

"Orbene, contrariamente a quanto dedotto dai ricorrenti, non par dubbio che tale provvedimento, oltre che la forma, abbia anche la natura sostanziale di un'ordinanza e non consista, invece, in una sentenza. Con esso, infatti, il giudice non ha pronunciato su alcuna delle questioni previste dall'art. 279 c.p.c., comma 2, ma si è limitato a provvedere per l'ulteriore svolgimento del processo, rimettendo la causa in istruttoria e disponendo consulenza tecnica d'ufficio. Si tratta, pertanto, di un provvedimento di carattere meramente ordinatorio e istruttorio, come tale inidoneo, ai sensi dell'art. 279 c.p.c., comma 2, a pregiudicare la decisione della causa, e non soggetto ai mezzi di impugnazione previsti per le sentenze".

"Nè a diverse conclusioni può pervenirsi per il fatto che nella parte motiva del provvedimento, per giustificare l'opportunità di disporre indagini tecniche dirette alla concreta attuazione della divisione, il giudice abbia compiuto anticipazioni di merito circa l'infondatezza dell'eccezione di indivisibilità sollevata dai convenuti.

E invero, come è stato precisato da questa Corte nei precedente citato nella sentenza impugnata (Cass. 20 dicembre 2005 n. 28233), relativo ad una fattispecie analoga alla presente (si discuteva, come emerge dalla lettura della motivazione, circa la natura giuridica di un provvedimento collegiale con il quale la causa, già trattenuta in decisione, era stata rimessa in istruttoria, ed erano state ammesse le prove per testi e per interrogatorio formale articolate dal convenuto), "la circostanza che nella motivazione del provvedimento, per giustificare l'ammissibilità e la rilevanza delle prove richieste dal convenuto, si sia ritenuto di anticipare valutazioni di merito, non può in alcun modo indurre a far ritenere che l'ordinanza ammissiva dei mezzi istruttori consista in una sentenza che ha definito il giudizio in ordine alla domanda svolta" dall'attore. Il rinvio espressamente contenuto nel provvedimento di cui si discute nel presente giudizio alla successiva "sentenza", d'altro canto, sta a confermare come il primo giudice abbia inteso emettere un provvedimento di carattere meramente ordinatorio, ritenendo di dover ancora pronunciare sulla questione preliminare sollevata dai convenuti".

5.- Non diversamente è da ritenersi con riferimento alla fattispecie che qui concretamente occupa.

Nell'ordinanza in questione, in effetti, il Tribunale di Monza "non ha pronunciato su alcuna delle questioni previste dall'art. 279 cod. proc. civ., ma si è limitato a provvedere per l'ulteriore svolgimento del processo, rimettendo la causa in istruttoria e disponendo consulenza tecnica d'ufficio".

Nè potrebbe comunque rimettere in discussione la soluzione adottata il fatto che - nell'arco complessivo del provvedimento assunto - il Tribunale di Monza abbia rilasciato delle sorta di anticipazioni di merito. Nel concreto della presente fattispecie, queste anticipazioni si manifestano di per sè stesse funzionali al tipo e al contenuto delle indagine affidate al consulente tecnico e, in quanto tali, senz'altro non vincolanti.

6.- Il terzo motivo, il quanto motivo e il quinto motivo restano assorbiti dal rigetto del primo motivo e del secondo motivo.

La dipendenza di quelli in discorso dai primi due e basici motivi, contenuti nel ricorso, risulta sottolineata dalle stesse espressioni adottate dal medesimo ("una volta ritenuto che il provvedimento dell'8.3.2006 abbia contenuto decisorio...", così per il terzo motivo a p. 24; "se l'ordinanza dell'8.3.2006 ha effetto di sentenza e lo ha...", p. 26, per il quarto; trattasi di "errori nella applicazione delle norme processuali... integralmente assorbiti", p. 27, per il quinto).

Resta solo da aggiungere, per completezza di esposizione, che, secondo l'orientamento di questa Corte, "il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato non osta a che il giudice d'appello operi una ricostruzione dei fatti diversa da quella prospettata dalle parti, o renda una qualificazione giuridica autonoma rispetto a quella della sentenza impugnata, e criticata dalle parti, con il limite attinente al divieto del giudice stesso di attribuire un bene non richiesto o, comunque, di emettere una statuizione che non trovi corrispondenza nei fatti di causa e che si basi su elementi di fatto non ritualmente acquisiti in giudizio come oggetto del contraddittorio e non tenuti in alcun conto dal primo giudice (nella specie relativa a controversia in materia di diffamazione a mezzo stampa, la S.C. ha confermato la sentenza di appello che, a fronte della richiesta di una più consistente liquidazione del danno, aveva proceduto ad una rivalutazione dei fatti)" (Cass., 7 dicembre 2005, n. 26999).

7.- Il sesto e il settimo motivo di ricorso censurano la sentenza della Corte milanese là dove questa ha ritenuto l'applicazione alla fattispecie della norma dell'art. 1526 cod. civ., rilevando in modo particolare come non fosse possibile seguire la pretesa dell'attuale ricorrente di "assumere come canone interpretativo il nuovo testo degli artt. 72 e 72 quater della legge fallimentare": "detta nuova disciplina - così ha in specie riscontrato la sentenza - "modifica profondamente la materia, sicchè dalla stessa non è lecito trarre argomenti ermeneutici in ordine a contratti di locazione finanziaria sottoposti a verifica fallimentare prima del 16 luglio 2006".

Ad avviso del ricorrente, per contro, detta novella fallimentare "racchiude in sè, agli artt. 72 e ss., una indicazione normativa assai chiara sull'applicazione ed interpretazione della locazione finanziaria, dalla quale si evince chiaramente come sia stata esclusa la disciplina dell'art. 1526 cod. civ.. E' vero che essa si riferisce alla nuova procedura, ma la valenza interpretativa di tale disciplina deve ritenersi di natura sostanziale, prima ancora che di natura processuale".

Assunte queste premesse, la ricorrente Banca rileva in proposito che la sentenza impugnata è in specie caduta in un "errore di diritto consistente nella mancata applicazione delle norme contenute nella novella fallimentare, ove integralmente applicabili alla vicenda che qui cui ci occupa".

8.- Il sesto e settimo motivo di ricorso sono infondati.

Posta la sicura soggezione della fattispecie in esame al regime anteriore alla entrata in vigore della riforma apportata dal D.Lgs. n. 5 del 2006, la tesi svolta dalla ricorrente postula un'applicazione retroattiva della riforma stessa. Retroattività che, peraltro, riceve non riscontro, ma smentita sia dai principi del sistema vigente, sia pure dalla normativa specifica della stessa riforma della disciplina fallimentare.

Nè la tesi avanzata dalla ricorrente potrebbe avere il conforto della sentenza di Cass., 1 marzo 2010, n. 4862, come pure la medesima pretenderebbe. Il caso deciso da questa pronuncia, infatti, fa riferimento a una procedura fallimentare apertasi con una sentenza dichiarativa del 26 settembre 2006 e a uno scioglimento del contratto di leasing susseguente alla stessa.

9.- L'ottavo e il nono motivo di ricorso contestano i valori e i conteggi eseguiti dalla consulenza tecnica. Gli stessi censurano in specie che questa abbia tenuto conto non dell'effettivo ricavato della vendita dei beni operata dalla banca, bensì del valore di realizzo indicato dal listino Eurotax; censurano, altresì, le svalutazioni operate dal consulente e il calcolo degli interessi moratori fatto sempre dallo stesso.

10.- L'ottavo e il nono motivo non possono essere accolti, in quanto inammissibili.

Gli stessi, in fatti, si manifestano funzionali a una rivalutazione del merito, secondo quanto è precluso all'esame di questa Corte. D'altra parte, gli stessi non vengono a indicare quale sarebbe il "fatto storico" di cui la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto, secondo quanto per contro prescrive la norma dell'art. 360 cod. proc. civ., n. 5.

11.- In conclusione, il ricorso va respinto.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione civile, il 22 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2018.