Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19702 - pubb. 19/05/2018
Nullità per indeterminatezza della clausola sugli interessi di mora e sostituzione di diritto della clausola nulla ex art 1284, comma 3, c.c. Gli interessi di mora non rilevano ai fini della disciplina dell'usura
Tribunale Livorno, 04 Maggio 2018. Est. Nicoletta Marino.
Mutuo – Nullità della clausola sugli interessi di mora per indeterminatezza, sostituzione con interessi nella misura legale – Formula matematica con soluzioni differenti, nullità. Gli interessi di mora non rilevano ai fini dell'usura
Ai sensi degli artt. 1418 e 1346 c.c., la clausola di determinazione degli interessi di cui si tratta (ossia quella relativa agli interessi di mora), non consentendo una univoca applicazione, va dichiarata nulla non soddisfacendo il requisito della determinatezza o determinabilità dell’oggetto'
La formula matematica di determinazione degli interessi indicata nel contratto con riferimento a due punti semestrali più il tasso in quietanza, appare relativa ad un valore incerto, tale da dar luogo a soluzioni applicative differenti.
Alla declaratoria di nullità di detta clausola segue la sostituzione di diritto della sola clausola nulla ex art. 1284, comma 3, c.c., con la conseguenza che gli interessi di mora devono quindi riconoscersi dovuti nella misura legale.
La mancata inclusione del tasso degli interessi moratori ai fini del calcolo del T.E.G.M. risponde all'interesse dell'utente bancario adempiente, posto che tenere conto di tale tasso a tali fini comporterebbe con ogni probabilità l'innalzamento del "tasso soglia" rendendo assai difficile la configurabilità dell'usura oggettiva nell'ambito dello sviluppo fisiologico del rapporto. Per evitare il confronto tra tassi disomogenei, in assenza di una previsione legislativa specifica circa gli interessi moratori, che possa determinare per tali interessi una specifica soglia, quest’ultima deve venire calcolata con i corrispondenti criteri dettati dai decreti trimestrali. (Nicola Stiaffini) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell'Avv. Nicola Stiaffini del Foro di Livorno
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