Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19651 - pubb. 11/05/2018

I costi assicurativi si calcolano nel TEG, ma anche in caso di usura non sono ripetibili

Tribunale Torino, 03 Ottobre 2017. Est. Raffaella Bosco.


Finanziamento con cessione del quinto dello stipendio – Usura – Spese assicurative – Inclusione ai fini del calcolo del TEG – Affermazione – Superamento del tasso soglia – Nullità della pattuizione sugli interessi – Sussiste – Ripetizione dei costi del finanziamento – Esclusione



Anche gli oneri assicurativi vanno qualificati come costi e spese connessi all’erogazione del credito, e in quanto tali ricompresi nel calcolo del tasso effettivo globale al fine di verificare il superamento o meno del tasso soglia.

La distinzione tra le spese computabili nel TEG e quelle non computabili, non attiene alla distinzione tra spese imposte dal mutuante e costi previsti ex lege, ma piuttosto deve aversi riguardo al soggetto al cui vantaggio sono destinati i costi e le spese sostenute dal mutuatario. Nell’ambito del credito al consumo contro cessione del quinto, è vero che l’assicurazione è imposta per legge; tuttavia, tale previsione si traduce in un vantaggio per il mutuante, il quale in caso di insolvenza potrà beneficiare dell’assicurazione. E’ pertanto ragionevole che l’onere così sostenuto dal debitore rientri tra i costi collegati all’erogazione del credito idonei ad incidere sul calcolo del TEG.

Le istruzioni, le circolari e le direttive di Banca d’Italia non rappresentano una fonte di diritto, vieppiù ove le previsioni in esse contenute risultino contrarie a disposizioni di legge o all’interpretazione che la giurisprudenza ne dà. La stessa circostanza che Banca d’Italia abbia superato la precedente previsione con decorrenza dal 1 gennaio 2010, ritenendo di dover computare nel TEG anche le spese assicurative, è indice del fatto che l’Istituto abbia preso atto della reale volontà legislativa.

Accertato il superamento del tasso soglia, la clausola con la quale sono stati convenuti gli interessi va quindi dichiarata nulla ex art.1815, comma 2, c.c.. I costi sostenuti dal cliente per l’erogazione del mutuo sono legittimi e sono dovuti al mutuante; l’unica conseguenza del superamento del tasso soglia dovuto all’imposizione di tali costi è la nullità della pattuizione sugli interessi. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Luigi Riccio


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