Esecuzione Forzata


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19499 - pubb. 13/04/2018

Reclamo avverso ordinanza di rigetto della sospensione della efficacia esecutiva precetto

Tribunale Santa Maria Capua Vetere, 21 Febbraio 2018. Pres., est. Maria Rosaria Pupo.


Reclamo 669 terdecies / 615 1 e 624 c.p.c. – Ammissibilità reclamo avverso ordinanza rigetto della sospensione della efficacia esecutiva precetto

Esecutorietà sentenze costitutive e dichiarative



Nel caso di opposizione all’esecuzione con cui viene contesta l’efficacia esecutiva del precetto, il reclamo previsto dal combinato disposto degli artt. 624 e 669-terdecies c.p.c. è estensibile anche al provvedimento cautelare di cui all’art. 615 co. 1 c.p.c., ancorché da quest’ultima norma non espressamente citato. (Gianluigi Passarelli) (riproduzione riservata)

La nuova formulazione dell’art. 615 c.p.c. e dell’art. 624 c.p.c. con riferimento all’art. 669-terdecies c.p.c. ricomprende l’impugnazione di ogni provvedimento cautelare (di sospensione o rigetto) senza distinguere se lo stesso afferisca al processo esecutivo ovvero al titolo del quale si minaccia l’esecuzione. (Gianluigi Passarelli) (riproduzione riservata)

In tema di sentenza costitutiva o di accertamento contenente capi condannatori consequenziali, la garanzia, sancita dall’art. 111 secondo comma Cost., della cd. parità delle armi, è in ogni caso assicurata qualora si riconosca al vincitore della causa di ottenere un capo di condanna alle spese (pagamento o restituzione) provvisoriamente esecutivo e nel contempo si riconosca al soccombente nel medesimo giudizio, ovvero a colui che rischia di subire l’esecuzione, la possibilità di invocarne la sospensione ex art. 283 c.p.c. in sede di appello. (Nicola Caccavale) (riproduzione riservata)


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