Diritto dei Mercati Finanziari
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1943 - pubb. 22/12/2009
Informazione sulla specifica operazione e concorso di colpa del cliente
Tribunale Napoli, 09 Novembre 2009, n. 0. .
Intermediazione finanziaria – Doveri informativi alla specifica operazione – Finalità di garantire una scelta libera e consapevole – Sussistenza – Violazione – Grave inadempimento.
Intermediazione finanziaria – Dovere dell’investitore di monitorare l’andamento del titolo – Concorso di colpa – Esclusione.
Costituisce grave inadempimento la violazione degli obblighi informativi previsti dall’art. 28, comma 2, reg. Consob n. 11522/1998, attinenti la natura, i rischi e le implicazioni della specifica operazione, non essendo idoneo a fornire tale informazione il documento generale sui rischi di investimento. L’omissione dell’informazione in questione non consente all’investitore di effettuare una scelta libera e consapevole, specialmente ove la violazione riguardi titoli trattati al cd. grey market per i quali non è disponibile l’offering circular. (fb) (riproduzione riservata)
Se non è possibile sostenere che l’intermediario abbia l’obbligo di informare il cliente dell’andamento del titolo successivamente all’acquisto, riesce difficile sostenere il concorso di colpa del cliente per non essersi costantemente informato della quotazione del titolo stesso per poter assumere iniziative idonee a limitare il danno. (fb) (riproduzione riservata)
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