Diritto della Famiglia e dei Minori


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19415 - pubb. 29/03/2018

Risarcibile il danno non patrimoniale da matrimonio rovinato

Tribunale Paola, 15 Febbraio 2018. Est. Caroleo.


Responsabilità contrattuale – Risarcimento del danno – Danno non patrimoniale – Risarcibilità – Affermazione – Fattispecie in materia di festa di matrimonio rovinata



Il danno non patrimoniale da inadempimento contrattuale deve ritenersi risarcibile indipendentemente dalla sussistenza di una lesione di un diritto inviolabile costituzionalmente qualificato, dalla consumazione di un reato ex art. 185 c.p. o da una previsione legislativa, atteso che, laddove si faccia riferimento ad un contratto (tipica espressione dell’autonomia contrattuale), sono le parti che all’atto della stipulazione tipizzano gli interessi che intendono perseguire.  
Se i contraenti individuano interessi non economici, ma neanche inerenti a diritti inviolabili, dalla frustrazione di questi interessi, produttiva di un danno consequenziale di tipo morale o esistenziale, non può che derivare l’obbligo di risarcimento.  

Il pregiudizio esistenziale da inadempimento contrattuale per matrimonio rovinato consiste nella sofferenza derivata dalla brutta figura che gli sposi hanno fatto con i propri invitati, dando l’impressione che si fossero rivolti ad una società inadeguata per l’allestimento del ricevimento, che trattava alimenti scadenti (se non proprio nocivi alla salute), così da rovinare la serata sia a sé stessi che agli invitati [nel caso di specie, i testi hanno fornito un’impietosa ricostruzione dei fatti: alcuni invitati che si contorcevano per i forti dolori addominali; altri che affollavano i bagni della struttura; altri che, trovando i bagni occupati, si vedevano costretti a vomitare nel giardino; altri ancora che, in preda alle convulsioni, hanno dovuto abbandonare il banchetto anzitempo, chi tornando a casa e chi recandosi in Pronto Soccorso].

Il danno morale soggettivo da inadempimento contrattuale per matrimonio rovinato è da identificare con la reazione, per un verso, di rabbia e dispiacere (dal momento in cui gli sposi hanno realizzato che la festa era ormai rovinata) e, per altro verso, di imbarazzo (nei confronti degli invitati). Si tratta di una reazione che va valutata alla luce del fatto che è stata determinata dalla piena violazione di un contratto nel quale era dedotto proprio l’interesse alla felice riuscita del banchetto nuziale. [Nel caso di specie, per la liquidazione del pregiudizio è parso congruo parametrarsi agli importi che si trovano sovente liquidati per ingiurie e diffamazioni non particolarmente gravi, alle quali il giudice ha ritenuto di potere paragonare l’episodio in questione.] (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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