Diritto Penale
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19391 - pubb. 27/03/2018
Sentenza emessa dal giudice di pace in esecuzione e competenza a disporre la conversione ex art. 55 d. lgs. 274/2000 della pena pecuniaria non eseguita per insolvibilità del condannato
Tribunale Alessandria, 24 Marzo 2018. Est. Vignera.
Esecuzione - Pena pecuniaria - Applicata dal Giudice di Pace - Insolvibilità del condannato - Conversione in lavoro di pubblica utilità o permanenza domiciliare - Competenza - Magistrato di sorveglianza - Esclusione - Giudice di Pace - Sussistenza
Spetta al giudice di pace che ha emesso la sentenza in esecuzione e non al magistrato di sorveglianza la competenza a disporre la conversione ex art. 55 d. lgs. 274/2000 della pena pecuniaria non eseguita per insolvibilità del condannato. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
N. 2018/1219 SIUS
IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA
letta la retroestesa richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Alessandria intesa ad ottenere ex art. 55 d. lgs. 274/2000 la conversione della pena pecuniaria per impossibilità di esazione nei confronti
DI
T. J., nato a Casablanca (Marocco) l’8 luglio 1980,
OSSERVA
quanto segue.
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PREMESSO CHE:
· poiché nella fattispecie è stata richiesta la conversione ex art. 55 d. lgs. 28 agosto 2000 n. 274 di una pena pecuniaria applicata con sentenza del Giudice di pace di Alessandria, la competenza a provvedere spetta a quest’ultimo ai sensi dell’art. 40, 1° comma, stesso d. lgs. (“Salvo diversa disposizione di legge, competente a conoscere dell’esecuzione di un provvedimento è il giudice di pace che l’ha emesso”);
· trattandosi di norma speciale, quest’ultima disposizione prevale su quella generale contenuta nell’art. 660 c.p.p.;
· irrilevante è la circostanza che la “sopravvivenza” dell’art. 660 c.p.p. è conseguita alla declaratoria di illegittimità costituzionale “degli artt. 237, 238 e 299 (nella parte in cui abroga l’art. 660 c.p.p.) del d. lgs. 30 maggio 2002 n. 113”;
· tale dichiarazione di incostituzionalità, invero, è stata fatta dalla Corte costituzionale con la sentenza 18 giugno 2003 n. 212 solo per vizio di eccesso di delega (recte: “perché il legislatore delegato … era sicuramente privo del potere di dettare una disciplina del procedimento di conversione delle pene pecuniarie che comportasse – come quelle impugnata – una radicale modifica delle regole di competenza”: come si legge nella motivazione della predetta sentenza) e non sulla base di una ipotetica (ed inesistente) competenza generale ed inderogabile in subiecta materia della magistratura di sorveglianza;
· la competenza del giudice di pace in subiecta materia trova conferma nel fatto che la conversione ex art. 55 d. lgs. 274/2000 comporta la sostituzione della pena pecuniaria non eseguita per insolvibilità del condannato (non nella libertà controllata o nel lavoro sostitutivo ex art. 102 l. 24 novembre 1981 n. 689, ma) in una delle altre sanzioni applicabili dal giudice di pace [recte: se il condannato lo richiede, nel lavoro di pubblica utilità ex art. 54 d. lgs. 274/2000 (v. art. 55, 1° comma); oppure, in mancanza di tale richiesta, nell’obbligo di permanenza domiciliare ex art. 53 d. lgs. 274/2000 (v. art. 55, 5° comma)]: di guisa che sarebbe assolutamente illogico che la competenza (sia funzionale che territoriale) a provvedere sull’esecuzione di tali (ed identiche) sanzioni dipenda dal loro momento applicativo (per essere attribuita al giudice di pace che ha emesso la sentenza, se applicate con la sentenza stessa; e invece al magistrato di sorveglianza del luogo di residenza o di domicilio del condannato ex art. 677, comma 2, c.p.p., se applicate in sede di conversione per insolvibilità del condannato); mentre, di contro, risulta pienamente ragionevole la concentrazione di tale competenza nello stesso organo (cfr. Cass. pen., Sez. I, sentenza 2 luglio 2013 n. 29227, Confl. comp. in proc. Kharraf., Rv. 256800: “In tema di esecuzione della pena, appartiene al giudice dell'esecuzione, e non al magistrato di sorveglianza, la competenza a decidere sull'istanza relativa alla modifica delle modalità di esecuzione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, stabilite nella sentenza pronunciata dal giudice della cognizione”);
· infine, il suindicato art. 55 (che prevede la sostituzione con le suindicate sanzioni della pena pecuniaria non eseguita per insolvibilità del condannato) è collocato (al pari degli artt. 53 e 54) nel titolo II della l. 274/2000, che reca l’intestazione “sanzioni applicabili dal giudice di pace”: di guisa che pure quelle “sostitutive” ex art. 55 sono applicabili e devono essere applicate da tale organo;
PQM
dichiara la propria incompetenza per materia e dispone la trasmissione degli atti al Giudice di pace di Alessandria.
Alessandria, 24 marzo 2018
Il Magistrato di Sorveglianza
Dr. Giuseppe Vignera