Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19361 - pubb. 11/01/2018
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Cassazione civile, sez. IV, lavoro, 11 Luglio 2016, n. 14099. Est. Venuti.
Decreto di esecutorietà dello stato passivo - Preventivo esame di tutte le domande - Necessità - Conseguenze - Fondamento
La formazione dello stato passivo, ed il relativo decreto di esecutività, presuppongono - come risulta dall'art. 96, comma 4, l.fall. - che sia completato l'esame di tutte le istanze, dovendosi escludere che, in relazione alle domande esaminate nella prima udienza, e nelle successive eventuali di rinvio, possano essere adottati altrettanti provvedimenti di esecutività, sicché il termine per l'eventuale opposizione di un creditore escluso (nella specie, per credito di lavoro), anche in relazione ad istanza di insinuazione tardiva, ai sensi dell'art. 101, comma 1, l.fall., decorre dalla data di deposito del decreto di esecutività emesso dopo l'esame di tutte le domande. (massima ufficiale)
Massimario Ragionato
- ∙ Decreto del giudice delegato che direttamente escluda in tutto o in parte il credito
- ∙ Unicità del provvedimento di esecutività dello stato passivo (rinvio di udienze, pluralità di provvedimenti, impugnazione)
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