Diritto e Procedura Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1931 - pubb. 02/02/2010
Protesto illegittimo e ricorso in sede cautelare
Tribunale Nola, 17 Settembre 2009. Est. Quaranta.
Protesto di assegni – Competenza a provvedere in via cautelare da parte dell’A.G.O. – Sussistenza.
Protesto illegittimo e protesto erroneo – Nozione.
Disconoscimento di scrittura privata nell’ambito del procedimento cautelare – Accertamento del giudice – Contenuto.
Anche successivamente alla emanazione della legge 235/2000, che pur prevede specifici mezzi di tutela di competenza del presidente della camera di commercio, sussiste la facoltà del soggetto protestato di adire direttamente il giudice, anche in via cautelare, in tutti i casi di protesto illegittimo della cambiale, del vaglia cambiario o dell’assegno per ragioni diverse da quelle immediatamente risultanti dal titolo e rispetto alle quali non può ritenersi sussistente la predetta competenza, come nel caso di sottoscrizione apocrifa del titolo protestato ovvero in tutti gli altri casi per i quali si rendano necessari accertamenti non demandabili in via amministrativa. (Mauro Bernardi) (riproduzione riservata)
E’ illegittimo il protesto levato fuori dai casi consentiti dalla legge o senza l’osservanza delle norme da questa previste mentre deve qualificarsi erroneo il protesto che, pur consentito su un piano strettamente cartolare, sia in contrasto con fatti o accordi intercorsi fra le parti o sia conseguenza di una condotta negligente dell’ufficiale procedente. (Mauro Bernardi) (riproduzione riservata)
Poiché non è conciliabile con le esigenze di celerità e speditezza del procedimento cautelare il ricorso ai mezzi tipici previsti dall’ordinamento per verifica dell’autenticità del documento (querela di falso ed istanza di verificazione), il giudice della cautela deve svolgere un accertamento solo sommario sulla conformità della copia all’originale o sull’autenticità della scrittura. (Mauro Bernardi) (riproduzione riservata)
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