La Responsabilità del Medico


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19270 - pubb. 15/03/2018

Responsabilità medica: la mera produzione del referto che si assume erroneo non è idonea a far ritenere assolto l’onere probatorio

Tribunale Roma, 28 Febbraio 2018. Est. Vittoria Amirante.


Risarcimento danni da responsabilità professionale medica - Onere della prova - Non corretta valutazione del documento iconografico -  Insufficienza della produzione delle sole refertazioni - Necessità della produzione delle immagini da parte dell’attore che allega l’inadempimento

Risarcimento danni da responsabilità professionale medica - Onere della prova - Consulenza tecnica di parte - Mera allegazione difensiva - Autonomo valore probatorio - Esclusione

Risarcimento danni da responsabilità professionale medica - Onere della prova - Produzione documentale in corso di CTU - Inammissibilità



Laddove la domanda attorea si fondi sulla erroneità della valutazione svolta dal medico specialista radiologo e contenuta nel referto in relazione alla situazione clinica come rilevabile dal documento iconografico è evidente che la mera produzione del referto che si assume erroneo non è idonea a far ritenere assolto l’onere probatorio gravante sul paziente danneggiato. Solo dal confronto tra immagine radiografica e referto è possibile, infatti, accertare la fondatezza delle allegazioni attoree in ordine all’errore o omissione diagnostica.
Le radiografie, quindi, costituiscono documenti aventi ad oggetto la prova dei fatti che nella specie devono essere considerati “fatti principali” ossia fatti costitutivi del credito risarcitorio, dedotto in giudizio, aventi rilevanza fondamentale. (Gianluca Nervegna) (riproduzione riservata)

La consulenza tecnica di parte costituisce una semplice allegazione difensiva, priva di autonomo valore probatorio, posto che il contenuto tecnico del documento non vale ad alterarne la natura, che resta quella di atto difensivo, e non può, quindi, essere oggetto di consulenza tecnica d’ufficio (cfr. Cass. n. 16552 del 6.8.2015). Pertanto, quanto riportato nella consulenza non costituisce prova né dei fatti ivi esposti né della responsabilità dei convenuti. (Gianluca Nervegna) (riproduzione riservata)

Nel corso di una consulenza tecnica si deve escludere l’ammissibilità della produzione tardiva di prove documentali concernenti fatti e situazioni poste direttamente a fondamento della domanda e delle eccezioni di merito, essendo irrilevante il consenso della controparte, atteso che, ai sensi dell’art. 198 c.p.c., tale consenso può essere espresso solo con riferimento all’esame dei documenti accessori, cioè utili a consentire una risposta più esauriente ed approfondita al quesito posto dal giudice (Cass. 27.4.2016 n. 8403; Cass. 2.12.2010 n. 24549). (Gianluca Nervegna) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Gianluca Nervegna


Il testo integrale


 


Testo Integrale