Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19180 - pubb. 07/03/2018

Fusione societaria: la contrattazione collettiva dell'impresa cedente è sostituita da quella applicata nell'impresa cessionaria anche se più sfavorevole

Cassazione civile, sez. IV, lavoro, 27 Febbraio 2018, n. 4533. Est. Balestrieri.


Fusione societaria - Effetti - Rapporti di lavoro - Applicazione del contratto collettivo - Contrattazione collettiva dell'impresa cedente sostituita da quella applicata nell'impresa cessionaria anche se più sfavorevole



La fusione comporta (nel testo anteriore alle modifiche introdotte, dal 1°gennaio 2004, dal D.lg. 17 gennaio 2003, n. 6, secondo cui la fusione tra società si risolve in una vicenda meramente evolutivo-modificativa dello stesso soggetto giuridico, che conserva la propria identità, pur in un nuovo assetto organizzativo, Cass. sez. un. 17 settembre 2010 n. 19698), nei rapporti tra le due società (incorporante ed incorporata), una successione a titolo universale (Cass. 22 marzo 2010 n. 6845), pur regolata esclusivamente dalla volontà delle società partecipanti (Cass. sez. un. n.19698 del 2010) mentre con riferimento ai rapporti di lavoro essa non può che essere disciplinata dall'art. 2112 c.c. (cfr. Cass. n. 106142011) che ha peraltro soggiunto che l'applicazione del principio statuito dalla citata norma (secondo il quale ai lavoratori che passano alle dipendenze dell'impresa incorporante si applica il contratto collettivo che regolava il rapporto di lavoro presso l'azienda cedente) vale solo nel caso in cui l'impresa cessionaria non applichi alcun contratto collettivo, mentre, in caso contrario, la contrattazione collettiva dell'impresa cedente è sostituita immediatamente ed in tutto da quella applicata nell'impresa cessionaria anche se più sfavorevole.

Nel caso di specie, la sentenza impugnata aveva contraddittoriamente ed insufficientemente fatto discendere dalla sola asserzione dell'esistenza di un patto scritto e dalla prosecuzione del rapporto di lavoro il mantenimento, in forma piena e senza riassobimento, di un assegno ad personam goduto presso la società incorporata, senza alcuna effettiva verifica del titolo di tale mantenimento, e senza peraltro valutare l'eventuale diversa disciplina collettiva applicata. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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