Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19166 - pubb. 11/01/2018
Scioglimento 'ipso iure' del contratto di conto corrente bancario
Cassazione civile, sez. I, 21 Agosto 2013, n. 19325. Est. Scaldaferri.
Conto corrente bancario - Apertura di credito regolata in conto garantita da pegno - Collegato conto anticipi fatture - Scioglimento del conto corrente per fallimento del correntista - Esposizioni del conto anticipi addebitate sul conto ordinario dopo la sentenza dichiarativa di fallimento - Estensione della prelazione pignoratizia - Esclusione - Fondamento
Il fallimento del correntista, determinando "ipso iure" lo scioglimento del contratto di conto corrente bancario e la cristallizzazione, alla corrispondente data, dei rapporti di debito/credito tra le parti, impedisce l'estensione della prelazione pignoratizia da lui concessa alla banca per un'apertura di credito regolata sul medesimo conto anche al credito per le esposizioni del collegato conto anticipi affluite sul primo dopo la sentenza dichiarativa di fallimento, inefficace rivelandosi, rispetto ai creditori, ogni addebito (o accredito) ivi eseguito successivamente ad essa, indipendentemente dalla sua lesività per la massa; nè rileva, in contrario, che gli addebiti per l'utilizzazione (nei limiti sanciti dalla descritta garanzia) dell'apertura di credito siano già stati effettuati, prima della suddetta pronuncia, con l'iscrizione della somma nel conto anticipi, poiché la natura di mera evidenza contabile provvisoria di quest'ultima esclude qualsivoglia assimilazione tra addebiti del conto anticipi e del conto ordinario, il secondo costituendo un atto ulteriore produttivo di effetti ben diversi da quelli nascenti dal primo. (massima ufficiale)
Massimario Ragionato
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Rapporti bancari
Conto corrente bancario e dichiarazione di fallimento del correntista - ∙ Estensione della prelazione pignoratizia concessa alla banca per apertura di credito
- ∙ Scioglimento del contratto di conto corrente bancario, effetti
- ∙ Estensione della prelazione pignoratizia al conto anticipi
Testo Integrale