Diritto Bancario e Finanziario
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19129 - pubb. 01/03/2018
TEG usurario del leasing pattuito in caso di eventuale risoluzione e indicazione di un tasso leasing difforme dalle Istruzioni sulla Trasparenza della Banca d’Italia
Tribunale Firenze, 21 Febbraio 2018. Est. Elisabetta Carloni.
Usura pattizia del contratto di leasing per il TEG promesso in caso di eventuale risoluzione – Ricalcolo di tutti gli interessi pagati maggiorati degli interessi legali dalla data di pagamento di ogni rata – Indicazione nel contratto di un tasso leasing non conforme a quello prescritto dalle Istruzioni sulla Trasparenza – Applicazione dei tassi BOT in luogo del tasso convenzionale – Calcolo delle eccedenze pagate a titolo di interessi maggiorate degli interessi legali dalla data di pagamento di ogni rata – Quesiti al CTU
In caso di denunziata usura pattizia del costo complessivo (TEG) promesso nella ipotesi di eventuale risoluzione del contratto di leasing, il CTU, utilizzando la formula indicata nelle "Istruzioni" della Banca d'Italia per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge anti-usura, deve accertare se il TEG espresso dalle modifiche al piano di rimborso originario, prodotte dall'applicazione della risoluzione anticipata o della decadenza dal beneficio del termine così come regolate in contratto ed includendovi gli importi dovuti a titolo di indennizzo ivi previsto, risulti debordante il Tasso Soglia Usura vigente all'epoca della stipula del contratto, nella ipotesi di risoluzione anticipata in una qualsiasi data all'interno dell'intervallo di tempo tra la data di decorrenza dei canoni e quella indicata nella CTP attorea, considerando nel TEG tutti i costi connessi all'operazione del finanziamento concesso con il contratto di locazione finanziaria, compreso l'indennizzo o la penale prevista in caso di risoluzione anticipata, escluse solo imposte e tasse.
Deve inoltre il CTU accertare, sempre utilizzando la formula indicata nelle “Istruzioni” della Banca d’Italia per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull’usura, se il TEG del contratto di locazione finanziaria, calcolato includendovi le voci di costo indicate nelle medesime Istruzioni della Banca d’Italia ed utilizzando le metodologie dalle medesime indicate, con esclusione, quindi, dei costi conseguenti all’inadempimento dell’utilizzatore, risulti o meno superiore al Tasso Soglia Usura vigente all’epoca della stipula del contratto.
In caso di accertato superamento del Tasso Soglia Usura, il CTU deve determinare, distinguendo tra interessi, commissioni e spese, gli importi complessivamente pagati dalla parte ricorrente in esecuzione del contratto de quo nonché calcolare l'ammontare degli interessi legali su tali importi da ogni singola data di pagamento di ciascuna rata, il tutto sino alla data del ricorso introduttivo.
In caso di denunziata difformità del tasso leasing indicato in contratto rispetto al tasso leasing prescritto dalle Istruzioni di Trasparenza della Banca d’Italia, il CTU deve calcolare il Tasso Leasing attenendosi alla definizione di tale tasso espressa nelle Istruzioni medesime ratione temporis e dire se il Tasso così determinato coincida con quello esposto sia nel contratto che nel Documento di Sintesi dalla Concedente.
In caso di accertata divergenza, il CTU deve effettuare il ricalcolo del piano di ammortamento e dei canoni con evidenziazione delle quote interessi e capitale in esse contenuto, applicando come Tasso Leasing in luogo del tasso convenzionale quello sostitutivo previsto dalle medesime Istruzioni sulla Trasparenza e dall’art.117 Testo Unico Bancario, quantificando l’eccedenza degli interessi pagati dall’utilizzatore e calcolando gli interessi legali da ciascun pagamento eccedente sino alla data del ricorso introduttivo. (Dario Nardone) (riproduzione riservata)
Segnalazione del'Avv. Dario Nardone del Foro di Pescara
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