Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19109 - pubb. 27/02/2018
Crediti per prestazioni poste in essere in esecuzione di un 'Accordo di Ristrutturazione' e prededucibilità nel fallimento consecutivo
Tribunale Reggio Emilia, 14 Febbraio 2018. Est. Notari.
Fallimento – Crediti derivanti da prestazioni poste in essere in esecuzione di un “Accordo di Ristrutturazione” – Prededucibilità nel fallimento consecutivo – Esclusione
Fallimento – Crediti derivanti dalla proroga di pretese di natura commerciale – Natura giuridica di “finanziamenti” ai sensi e per gli effetti degli art. 182-quater e 182-quinquies l. fall. – Esclusione – Collocabilità in prededuzione nell’ambito dello “Accordo di Ristrutturazione” ex art. 182-bis l. fall. – Esclusione
I crediti derivanti da prestazioni poste in essere in esecuzione di un “Accordo di Ristrutturazione” non sono collocabili in prededuzione nel fallimento (o nella liquidazione coatta amminitrativa) consecutivi.
I crediti derivanti dalla proroga di pretese di natura commerciale non hanno natura giuridica di “finanziamenti” ai sensi e per gli effetti degli art. 182-quater e 182-quinquies l. fall., e conseguentemete non sono collocabili in prededuzione nell’ambito dello “Accordo di Ristrutturazione” ex art. 182-bis l. fall. (Redazione iL CASO.it) (riproduzione riservata)
Massimario Ragionato
- ∙ Finanziamenti
- ∙ Credito del professionista per assistenza agli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis L.F.
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