La Responsabilità del Medico
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18920 - pubb. 31/01/2018
Nuova legge sulla responsabilità medica: sul litisconsorzio
Tribunale Marsala, 07 Dicembre 2017. Est. Ruvolo.
Responsabilità sanitaria – Litisconsorzio necessario – Art. 12 legge n. 24 del 2017 – Medico della struttura
In materia di responsabilità sanitaria, con riferimento alla questione relativa alla necessità o meno della partecipazione all’ATP anche del medico della struttura (soggetto contro il quale il paziente potrebbe non avere interesse ad agire nel successivo giudizio di merito o che potrebbe non essere facile da individuare in caso di più soggetti potenzialmente responsabili), solo nel giudizio contro la Compagnia di assicurazione del medico libero professionista è litisconsorte necessario anche quest’ultimo, che invece, se dipendente, non è litisconsorte nel processo che vede coinvolta la Compagnia e la struttura dove lavora (v. art. 12). Ecco che il medico è parte necessaria anche dell’ATP ogni volta venga in questione una sua responsabilità quale libero professionista e non quale dipendente di una struttura pubblica o privata e dovrà comunque partecipare al procedimento ex art. 696 bis c.p.c. quando gli venga notificato un ricorso per ATP su iniziativa del paziente-attore.
In relazione alla questione relativa a chi debba chiamare nel giudizio di accertamento tecnico preventivo la Compagnia di Assicurazioni, dopo l’introduzione dell’azione diretta e l’emanazione del decreto ministeriale attuativo può chiamare in sede di ATP la detta Compagnia anche direttamente il danneggiato. Comunque, pur non essendo pacifico che la partecipazione obbligatoria all’ATP da parte della Compagnia di Assicurazioni prevista dall’art. 8 comporti litisconsorzio necessario della stessa prima che diventi operativa la possibilità di azione diretta in forza del citato decreto ministeriale, è preferibile ritenere che se nessuno chiama nel procedimento per ATP la detta Compagnia, allora sarà il giudice che ne disporrà la chiamata ex art. 107 c.p.c. a cura della parte ricorrente, pure tenuto conto di esigenze di economia processuale (e l’accertamento tecnico preventivo ai fini conciliativi di cui agli artt. 696 bis ss. c.p.c., essendo un procedimento di giurisdizione contenziosa e non volontaria, è soggetto alla norme di diritto comune sulla partecipazione dei terzi al processo – art. 105 s. c.p.c.). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Testo Integrale