Diritto Penale
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1888 - pubb. 10/11/2009
Modifica dell’art. 656 c.p.p. e revoca della sospensione dell’esecuzione
Tribunale Torino, 07 Ottobre 2009. Est. Vignera.
Esecuzione penale – In genere – Sospensione dell’esecuzione delle pene detentive – Divieto sopravvenuto – Retroattività – Sussistenza.
Poiché l’art. 656, comma 9, lettera a), c.p.p. (in quanto norma di natura processuale) è applicabile a tutti i rapporti esecutivi non ancora esauriti, deve essere revocato il decreto di sospensione dell’esecuzione di una sentenza di condanna per i delitti ex artt. 609 bis, 609 ter, 609 quater e 609 octies c.p., ancorché emesso prima dell’entrata in vigore dell’art. 15 l. 6 febbraio 2006 n. 38 [che ha incluso codesti delitti tra quelli previsti dall’art. 4 bis l. 26 luglio 1975 n. 354, richiamato dall’art. 656, comma 9, lettera a), c.p.p.] e sempreché il relativo procedimento sia ancora pendente. (Giuseppe Vignera) (riproduzione riservata)
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