Diritto della Famiglia e dei Minori
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18797 - pubb. 20/01/2018
Assegno divorzile: il tribunale di Torino si adegua al nuovo orientamento di Cassazione
Tribunale Torino, 23 Ottobre 2017. Est. De Magistris.
Divorzio – Assegno divorzile – Spettanza – Indipendenza economica – Cass. Civ. n. 11504 del 2017
In virtù dei principi enunciati dalla Corte di Cassazione, con la sentenza 10/05/2017 n. 11504, abbandonando il criterio del tenore di vita avuto dai coniugi in costanza di matrimonio, al fine di riconoscere o meno l’assegno divorzile deve guardarsi al concetto di auto sufficienza economica quale parametro di riferimento mutuato per analogia dalla disciplina dell’assegno per i figli maggiorenni. Detto paramento deve essere “individuato nel raggiungimento dell’“indipendenza economica” del richiedente: se è accertato che quest’ultimo è “economicamente indipendente” o è effettivamente in grado di esserlo, non deve essergli riconosciuto il relativo diritto” perché “l’interesse tutelato con l’attribuzione dell’assegno divorzile non è il riequilibrio delle condizioni economiche degli ex coniugi, ma il raggiungimento della indipendenza economica giustificata dalla funzione esclusivamente assistenziale dell’assegno divorzile. Gli indicatori dell’autonomia economica del coniuge più devono “essere così individuati: 1) il possesso di redditi di qualsiasi specie; 2) il possesso di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari, tenuto conto di tutti gli oneri lato sensu “imposti” e del costo della vita nel luogo di residenza («dimora abituale»: art. 43, secondo comma, cod. civ.) della persona che richiede l’assegno; 3) le capacità e le possibilità effettive di lavoro personale, in relazione alla salute, all’età, al sesso ed al mercato del lavoro. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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