Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18728 - pubb. 12/01/2018

Gli interessi moratori non rilevano ai fini del controllo usura

Tribunale Sondrio, 20 Novembre 2017. Est. Quatrida.


Contratti bancari – Usura – Calcolo – Sommatoria interessi corrispettivi e moratori – Esclusione

Contratti bancari – Usura – Interessi moratori – Esclusione – Assenza tasso soglia di riferimento



Deve escludersi la possibilità di procedere a una sommatoria dei tassi di interesse corrispettivi e di quelli moratori, al fine di valutare la pretesa usurarietà degli stessi, in quanto le predette tipologie di interessi sono tra loro differenti per natura e funzione. (Francesco Mainetti) (riproduzione riservata)

Poiché il tasso soglia rilevante in materia di usura viene determinato attraverso rilevazioni che non fanno riferimento ai tassi moratori - i quali hanno natura e funzione differenti rispetto a quelle degli interessi corrispettivi - la possibilità di sottoporre a un vaglio di usurarietà anche gli interessi moratori è preclusa sul piano logico dalla mancanza di un termine di raffronto - ossia di un tasso soglia- che sia coerente con il valore - ossia il tasso di interesse moratorio - che si vuole raffrontare; in caso contrario si finirebbe per raffrontare fra di loro valori disomogenei, quali appunto il tasso di interesse moratorio pattuito e il tasso soglia calcolato in base ad un TEGM che non considera gli interessi moratori. (Francesco Mainetti) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Francesco Mainetti


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